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Zona Bianca e mascherine all’aperto. Ordinanza: 28 giugno fino al 31 luglio 2021

Con l’ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 148 del 23 giugno 2021, sottoscritta dal Ministro Roberto Speranza, si dispongono ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca» su l’uso delle mascherine. L’ordinanza produce effetti dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021.

Zona Bianca e mascherine all'aperto. Ordinanza: 28 giugno fino al 31 luglio 2021
Il verbale numero 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, numero 630, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (…)» ha ritenuto che «l’uso di mascherine e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie puo’ essere reso non piu’ obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da piu’ elevati profili di rischio».

Il Comitato tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l’uso di tali dispositivi, (…) di mantenere obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere), (…) di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l’uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi; (…) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico, pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all’aperto delle strutture sanitarie. (…)
Alle condizioni sin qui esposte (…) il CTS ritiene che l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all’aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno».

Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.