Search
Close this search box.
Categorie
News

Voto studenti fuori sede Elezioni europee 2024: Come votare

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024, la legge del 25 marzo 2024 n. 38, che “Disciplina in via sperimentale il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024”.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024, introdotta dall’art. 1-ter.

Nel dettaglio, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

– se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del Comune di temporaneo domicilio (comma 2). In tal caso, il Comune di temporaneo domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione medesima. Inoltre, i nominativi degli studenti che si presentano nel seggio per votare sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo;

– se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel Comune capoluogo della Regione alla quale appartiene il Comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il Comune di residenza (comma 3).

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO “FUORI SEDE”

Per poter esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare:
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
-copia della tessera elettorale personale;
-copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia inoltrata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della consultazione). 

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 15 maggio 2024 (commi 4 e 5).

Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 20 maggio 2024 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il Comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione:

al Comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il Comune di residenza;

– al Comune capoluogo della Regione in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.

Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del Comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto lo studente fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto per le consultazioni europee in altro Comune (comma 6). Tali studenti, pertanto, per le elezioni europee non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette elezioni.

Entro mercoledì 22 maggio (18° giorno antecedente la data della consultazione) codesti Comuni comunicheranno alle prefetture territoriali il numero degli elettori studenti iscritti nelle proprie liste elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede, divisi per circoscrizioni elettorali di temporaneo domicilio, secondo l’allegato modello (all. 2).

Entro il 5° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè martedì 4 giugno 2024, il Comune destinatario della comunicazione sopra citata (Comune di temporaneo domicilio, ovvero Comune capoluogo della Regione in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio) rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (commi 7 e 12).

IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI “FUORI SEDE”

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale.

In particolare, lo studente fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.

Il numero della tessera deve essere annotato nell’apposito registro unitamente al nome del Comune e al numero della sezione dove lo studente è iscritto.

Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda allo studente che si presenta a votare, deve:

– prendere visione dell’attestazione rilasciata dal Comune di temporaneo domicilio o dal Comune capoluogo di Regione, verificando se la sezione in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella indicata nell’attestazione medesima;

– apporre sulla predetta attestazione l’annotazione “Ha votato”, la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l’elettore sia nuovamente ammesso a votare per le consultazioni europee.

Si ritiene opportuno evidenziare che laddove un elettore presentatosi a votare non risulti nell’elenco o nella lista degli studenti fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare presentando l’attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco del Comune di temporaneo domicilio o del Comune capoluogo di Regione, previ gli accertamenti del caso.

Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio Comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.