Quantificate le somme non pignorabili del Comune di Villa San Giovanni relative al primo semestre 2024 che ammontano a € 10.082.175,71.
Un importo non ammesso a procedure di esecuzione e di espropriazione nei confronti del Comune di Villa San Giovanni.
Questo, in sintesi, emerge dal verbale della delibera di Giunta comunale n.250 dello scorso 28 Dicembre.
Somme non soggette a pignoramento
Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza dell’Ente comunale destinate a:
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale.
L’art. 159 del D.Lgs. 267/00 stabilisce inoltre che:
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.
Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i primi tre mesi successivi;
- pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- espletamento dei servizi locali indispensabili;
L’art. 27, comma 13, L. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002) stabilisce inoltre che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.