Search
Close this search box.
Categorie
News

Villa San Giovanni: contributi per i canoni di locazione. Ecco come richiederli

Villa San Giovanni: A partire dalla data di pubblicazione – 04/11/2021- del presente bando per 60 (sessanta) giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella graduatoria, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2021, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al mese di gennaio.

Villa San Giovanni: contributi per i canoni di locazione. Ecco come richiederli
1. REQUISITI PER L’ACCESSO Al CONTRIBUTI
1.1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria – D. Lgs. 19 nov. 2007 n. 25 1);
1.2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente a momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro;
1.3. Residenza nel Comune di Villa San Giovanni nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli extracomunitari, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);
1.4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
1.5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
1.6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
1.7. Non sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni:
a. Titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b. Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c. Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d. Proprietà dell’alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità dell’alloggio
1.8. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
1.9. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;
1.10. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 11.130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 – Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00. Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24% .
1.11 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE di cui al precedente punto risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.
1.12. L’anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

I requisiti di cui al punto 1 sono valutati con riferimento al Nucleo familiare, così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 1.2. che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
1.13. Non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
1.14 I CONTRIBUTI di che trattasi NON SONO CUMULABILI con la quota destinata all’Affitto del c.d. Reddito o da pensione di Cittadinanza (RDC) di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e s.m.i.

2. NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI Dl RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE
3.1. La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’Attestazione ISEE 2021;
3.2. Il valore dei canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, è quello risultante dalle ricevute relative all’anno 2021;
3.3. Per i nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all’importo complessivo del canone annuo di locazione, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITÁ DEL CONTRIBUTO
4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori,
sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 130/2000:
– FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;
– FASCIA B: Il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

5. CANONE ANNUO Dl LOCAZIONE
5.1. Il canone annuo di locazione è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
5.2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili.

6. DECESSO
6.1. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978;
6.2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR N.445/2000, dal D.Lgs n° 109/98 così come modificato dal DLgs n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04/04/2001.
Alla stessa dovranno essere allegati:
1. Attestazione ISEE riferita all’ ultima dichiarazione certificata;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia delle registrazioni annuali Mod /F24 o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2021);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità.

8. MODALITÁ E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
8.1 Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposte dal Comune di Villa San Giovanni scaricabili dal sito www.comunevillasangiovanni.rc.it o ritirati presso gli uffici dei servizi sociali in via Nazionale, 541 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (In Allegato).
8.2 Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al Bando.

8.3 Le domande, pena l’esclusione, devono essere presentate, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso. A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni – Palazzo San Giovanni – Via Nazionale N° 625 Seg. Affari Generali e Protocollo tel. 09657934211. Tramite PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal presente bando.

9. PROCEDURA Dl SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE ELENCO
9.1 Il Comune procede alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni, e all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri precedentemente descritti e degli altri contenuti nei successivi punti.
9.2 Le risultanze delle verifiche verranno inviate agli organi competenti per l’adozione degli atti
consequenziali.
9.3 La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.
9.4 Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.
9.5. Il concorrente che non avrà presentato copia del pagamento dell’imposta di registro (mod.F24) relativo al rinnovo del contratto di locazione anno 2021 ma autocertificazione indicante la data di scadenza del contratto di locazione nel medesimo anno, sarà ammesso con riserva fino alla presentazione del modello (F24) comprovante il pagamento della tassa di registrazione. Il concorrente trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del contratto senza aver prodotto modello (F24) decadrà dal beneficio.

10. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
10.1 Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal punto 1. (Requisiti per l’accesso ai contributi);
10.2 L’importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
10.3 Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente;
Tuttavia prima di procedere all’erogazione del contributo regionale il settore preposto richiederà al beneficiario le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2021.
10.4 Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente al Comune di Villa San Giovanni le somme necessarie a finanziare il contributo l’istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune.
10.5. L’amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

11. CONTROLLI E SANZIONI
11.1 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
11.2 Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Le dichiarazioni saranno sottoposte agli organi competenti cui sarà richiesto di provvedere alle eventuali sanzioni conseguenti all’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale. In particolare l’Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo.
11.3 Il Comune, prima dell’erogazione del contributo: 
verificherà l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;

escluderà dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso L’Area Welfare del Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art, 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Villa San Giovanni.

Vai al modulo di partecipazione per il contributo affitto