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Villa San Giovanni: Bando Graduatoria alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP)

Pubblicato il bando per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sul territorio comunale di Villa San Giovanni (RC).

REQUISITI

I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Rif. art. 10 Legge regionale n. 32/1996 ):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale 14) cui si riferisce il bando integrativo di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizi in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d’uso abitativo su un alloggio adeguato, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d’uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, sempreché tali condizioni siano certificate dall’autorità sanitaria competente;

(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone – mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone – mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone – mq. 95 per un

nucleo familiare composto da 5 o più persone (art. 4, Legge Regionale n. 32/1996);

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati – in qualunque forma concessi – dallo Stato o da Enti Pubblici sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) ISEE familiare non superiore al limite stabilito dall’art.9 dalla Legge Regionale n. 32/1996, così come modificato dalla legge regionale n. 43/2023;
L’’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell’anno precedente (Rif.art.9, co. l e 2, legge regionale n.32/1996);

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l’intimazione di rilascio dell’alloggio stesso da parte dell’Ente gestore;

f-bis) non essere occupante “senza titolo” di un alloggio di ERP. Ai sensi dell’art.5 comma l bis L. 23 maggio 2014, n. 80 il concorrente ed i componenti del nucleo familiare dello stesso, non devono aver riportato, nei cinque anni che precedono la partecipazione al bando, la contestazione di occupazione abusiva di alloggio di ERP, fatte salve le modifiche ed integrazioni, apportate dalla L. 48 del 18 aprile 2017 allo stesso articolo con / ‘aggiunta del comma l quater: (II sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi l e l-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie). Nel qual caso, risulta necessario, a pena l’esclusione, che il richiedente alleghi alla domanda di partecipazione al bando la dichiarazione e la documentazione attestante l’acquisizione della disposizione sindacale di deroga.

g) il versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell’art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l’assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito “Modulo” in allegato.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza e completezza.

I richiedenti devono far pervenire al Comune di Villa San Giovanni, la domanda con allegati i documenti obbligatori richiesti, attestanti le condizioni autocertificate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione (28 Giugno 2024) del bando nelle seguenti modalità:
Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it, ovvero, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegna a mano o tramite corriere autorizzato, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni – Palazzo San Giovanni – Via Nazionale 625 durante gli orari di apertura consultabili sul sito istituzionale www.comune.villasangiovanni.rc.it

Per i lavoratori emigrati all’estero (per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale), il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei e la domanda di partecipazione, dovrà contenere la dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in Italia e la scelta unica dell’ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano.

Per ulteriori e precise informazioni consultare gli Allegati