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Villa San Giovanni: Al via il pagamento dei debiti del Comune. Ecco come richiedere il credito

La Commissione Straordinaria di liquidazione insediatasi il 20 gennaio 2022 con l’avviso del 26 gennaio avvia la procedura di rilevazione delle passività dell’Ente comunale di Villa San Giovanni con i pagamenti dei debiti sui crediti vantati nei confronti del Comune alla data del 31 dicembre 2020.

Villa San Giovanni: Al via il pagamento dei debiti del Comune. Ecco come richiedere il credito
Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Villa San Giovanni, a pena di esclusione, domanda in carta libera debitamente sottoscritta(in allegato), unitamente a un documento di identità in corso di validità, anche tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.villasg@asmepec.it, corredata da idonea documentazione e contenente:

1. Proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. Oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Villa San Giovanni alla data del 31 dicembre 2020;
3. Importo del debito vantato, distinto per capitale ed interessi;
4. Epoca in cui il debito è sorto;
5. Titolo che comprova la sussistenza del credito;
6. Eventuali cause di prelazione;
7. Eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. Ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito.

Anche nel sito web istituzionale dell’Ente: http://www.comune.villasangiovanni.rc.it, nell’apposita sezione ”Commissione Straordinaria di Liquidazione”, è possibile scaricare il modello di domanda e che il medesimo modello potrà essere anche ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune durante le ore di apertura al pubblico.

Ai sensi dall’art. 248, comma 2 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione del dissesto finanziario (05 novembre 2021) e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del medesimo decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva 
dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’Ente e il Tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’Ente e le finalità di legge.

Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000, i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, termina l’avviso.

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