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Tariffe TaRi – Cosa devono approvare i Comuni

Tariffe TaRi – Cosa devono approvare i Comuni

Tariffe TaRi - Cosa devono approvare i Comuni

Ø L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2019-2020-2021.

I Comuni, entro il 30 aprile 2020, hanno l’obbligo di approvare le tariffe Tari 2020 sulla base del piano finanziario le cui componenti di costo devono essere determinate adottando il “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR) (Allegato alla stessa delibera).

Tariffe TaRi

Ø Tale Deliberazione ha introdotto alcune importanti novità per gli Enti Locali riguardo:

o La definizione delle attività da includere nel perimetro del “Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti” al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità medesima;

o la riclassificazione delle voci di costo nelle componenti “costi operativi di gestione”, “costi d’uso del capitale, “componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019”;

o l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;

o l’introduzione delle condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;

o l’introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;

o l’introduzione di incentivi di qualità e di fattori di sharing;

o la copertura dei costi dei crediti inesigibili;

o la gestione dei costi efficienti;

Ø L’Art. 6 della deliberazione n. 443/2019 Tariffe TaRi disciplina la procedura di approvazione, stabilendo che il piano economico finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del MTR e dallo stesso inviato all’Ente territorialmente competente che verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF. L’Ente territorialmente competente, dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, provvede a trasmettere all’ARERA il piano economico finanziario. L’Autorità a sua volta verifica la coerenza regolatoria degli atti dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.