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Start-up: Nuove Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese

Un quadro normativo per favorire l’innovazione: incentivi agli investitori, detrazioni fiscali e supporto mirato alle PMI e start-up che adottano strategie tecnologiche avanzate. Agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (Legge 28 ottobre 2024, n. 162)

L’articolo completo della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”) contiene specifiche dettagliate riguardo alla definizione di start-up e PMI innovative, alle condizioni per accedere agli incentivi e alle modalità di registrazione presso i registri speciali delle Camere di Commercio.

Ecco una sintesi dettagliata dei punti principali del testo:

Articolo 1 – Definizioni

  1. Start-up innovative: Imprese che rispondono ai criteri previsti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Devono rispettare requisiti come:
    • Spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del valore di produzione.
    • Impiego di personale qualificato (dottorati o ricerca certificata).
    • Possesso di brevetti, licenze o software registrati che siano direttamente connessi all’attività aziendale.
  2. PMI innovative. Imprese che:
    • Hanno una spesa in ricerca e sviluppo superiore al 3% del valore di produzione.
    • Impiegano personale qualificato (almeno un quinto della forza lavoro con dottorato o esperienze similari).
    • Possiedono brevetti o diritti di proprietà intellettuale direttamente connessi all’attività d’impresa.

Articolo 2 – Agevolazioni fiscali

  • Gli investimenti in start-up e PMI innovative godono di:
    • Detrazioni fiscali per persone fisiche (50% dell’importo investito fino a una soglia annuale).
    • Deduzioni per soggetti IRES, con soglie e limiti specifici indicati.
  • Le imprese stesse possono beneficiare di:
    • Crediti di imposta per ricerca e sviluppo.
    • Incentivi per la digitalizzazione e il miglioramento tecnologico.

Articolo 3 – Registrazione presso le Camere di Commercio

  • Viene istituita una sezione speciale del registro delle imprese per monitorare e certificare l’operatività delle start-up e PMI innovative.
  • La registrazione richiede la presentazione di documentazione specifica, tra cui:
    • L’ultimo bilancio certificato.
    • Elenco di brevetti o privative industriali.
    • Dettagli su soci, attività innovative svolte e forza lavoro impiegata.

Articolo 4 – Monitoraggio e controllo

  • L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico monitorano l’applicazione degli incentivi.
  • Sono previste sanzioni per dichiarazioni mendaci o utilizzo improprio delle agevolazioni.

Per il testo completo della legge, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale