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Spiagge, ecco l’Ordinanza balneare 2019: Villa San Giovanni, tutte le regole da rispettare

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI

1.La presente ordinanza disciplina l’utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attivita’ turistico- ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Villa San Giovanni. 
2.Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della Balneazione, della Navigazione da diporto e delle attivita’ connesse sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto — Guardia Costiera di Reggio Calabria.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1.La stagione balneare è compresa fra il 1 maggio edil 31 ottobre.
2 Le strutture balneari devono garantire nell’arco della stagione balneare come sopra definita la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di Luglio ed Agosto.

 

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE LIBERE

Nelle spiagge libere del Comune di Villa San Giovanni è vietato:
a)Tirare a secco, varare stazionare barche e natanti in genere al di fuori delle aree destinate all’alaggio alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia dì 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

b)Tenere gli ombrelloni aperti in caso di forte vento;

c)Lasciare oltre il tramonto del sole ombrelloni sdraio sedie ed ogni altro tipo di attrezzatura;

d)Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture con qualsivoglia materiale (tipo gazebo);

e)Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori dl handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

f)Praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all’igiene dei luoghi;

g)Azionare radio o altro apparecchio di diffusione sonora ad eccezione di quelli utilizzati con cuffiette Individuali tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

h)Accendere fuochi;

i)Distendere reti,

j)Gettare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere, anche in mare;

k)Introdurre ed anche all’interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;

l)Esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attivita’ pubblicitaria, attivita’ promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative q spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.

 
ART.4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1.Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino all’orario consentito  dall’Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande.

2.Ogni struttura deve essere provvista di concessione damaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciata a cura delle autorità competenti.

3.è fatto obbligo di tenere esposto In modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente  il premo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 no 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA CONCESSIONE

4.L’installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.

5.Le aree in concessione possono essere recintale secondo quanto previsto in progetto. ln ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono aver un’altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell’area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni dopo dì struttura o attrezzatura nonché navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

6.Il concessionario deve la perfetta manutenzione e pulizia dell’area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la vigente in materia.

7.Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime fra i paletti degli ombrelloni: mt 4 fra le file e mt 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

8.E vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non  siano funzionali alle di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.

9.È l’uso di e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo  sistema di scarico.

VISITABILITA’ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

10.I concessionari devono garantire la viabilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. no 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in appositi percorsi mobili da posizionare spiagge parallelamente alla battigia al fine dl garantire l’acceso al mare — che normalmente alla battigia — al fine di consentire la  mobilità all’interno delle aree stesse —anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio – e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare,

USO DELLE PISCINE

11.Le piscine, qualora esenti, devono essere dotate regolamento interno, esposto ben all’ingresso dell’impianto, che disciplina il gestori — utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell’impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima dl bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).

12.Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e dl primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca – in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti — deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina. 

13.Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell’Accordo —PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza del Presidenti nella seduta del 16/12/04.

SALVATAGGIO E SOCCORSO

14.Negli stabilimenti balneari l’organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attivita’ connesse è disciplinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

ART. 5 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DELL’ORDINANZA

I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformita’ a quanto prescritto dalla presente ordinanza un’attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all’inizio dell’attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare   la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Villa San Giovanni, Settore Tecnico-Urbanistico (Servizio Demanio Marittimo) delle eventuali problematiche  nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Qui per l’Ordinanza balneare formato integrale 2019