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Sospensione cautelare obbligatoria per diversi dipendenti nel Comune di Villa San Giovanni

In data 18.12.2019 è stato notificato al Segretario generale del Comune di Villa San Giovanni un decreto di perquisizione personale e locale conseguente al procedimento penale n.5425/2017 dal quale si desume che nei confronti dei dipendenti Morabito Francesco Sincero e Trunfio Giancarlo sono state adottate misure di custodia cautelare.
Da notizie di stampa si è appreso che in relazione al medesimo procedimento penale sono state adottate misure interdittive consistenti nella sospensione dell’esercizio di pubblici uffici di altri dipendenti comunali. 


Con nota prot. n. 38687 è stata richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria la trasmissione dei provvedimenti che hanno interessato i dipendenti comunali.
Ritenuto che nelle more della trasmissione degli atti richiesti debbono essere adottati in via cautelativa i provvedimenti per i dipendenti colpiti da misure interdittive consistenti nella sospensione dell’esercizio di pubblici uffici.

Visto l’art.61 del CCNL 21.05.2018 Comparto regioni ed Autonomie Locali recante ad oggetto:
“Sospensione cautelare in caso di procedimento penale”
che dispone testualmente 
1.Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà”;
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62”.

Tenuto conto che il comma 7 del medesimo art.61 del CCNL 21.05.2018 riconosce al dipendente sospeso dal servizio l’erogazione di un’indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
Vista la richiesta di erogazione indennità prodotta dal dipendente C.V. acquisita agli atti di questo Ente al numero di protocollo generale n.38921 del 20.12.2019.
Precisato che, durante il periodo di sospensione, il dipendente non matura la 13^ mensilità, considerata la natura assistenziale dell’indennità di cui all’art. 61 comma 7 del CCNL 21.05.2018;
Dato atti che il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio ha carattere obbligatorio e vincolante, in conseguenza dell’impossibilità da parte dell’Ente di ricevere la prestazione lavorativa, per effetto dell’applicazione, nei confronti del lavoratore, di una misura cautelare;
Dato atto che non è necessario acquisire:

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

Visti:
– il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– Lo Statuto Comunale;
– Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni di cui in premessa si applica, nei confronti dei dipendenti G.F., T.G., P.M. M.R., C.V., si determina la sospensione d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata della misura interdittiva a far data dal 18.12.2019 in ottemperanza all’art 61 comma 2 del CCNL 21.05.2018;
Di dare atto che, in ossequio al comma 7 del citato art.61 al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare è corrisposta un’indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti;
Di dare atto che durante il periodo di sospensione, il dipendente non matura la 13^ mensilità.

ESTRATTO DALLA DETERMINAZIONE N.1437 del 31/12/2019
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI.