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Saldo Imu. Ecco la Delibera che approva e rincara le aliquote nel Comune di Villa San Giovanni

Si riporta di seguito uno stralcio della Delibera di Consiglio comunale n.42 del 19 Settembre 2020.
Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020 Villa San Giovanni

Approvazione aliquote IMU anno 2020 Villa San Giovanni
La Responsabile del Settore Economico Finanziario

Premesso che:
– L’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) é disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
– l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TAR.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 sono state confermate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU, approvate con Delibera di C.C. n, 20 del 28.5. 2014 le seguenti aliquote IMU:
1) aliquota 7,60 per mille peri terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/I, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2019 sono state confermate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, approvate con Delibera di C.C. n. 21 del 28. 5.2014:
– 0,00 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze occupate da nuclei familiari in condizioni di particolare disagio sociale accertato secondi gli indicatori di reddito I.S.E.E. o I.R.S.E.E. fino a € 16.000,00 o con soggetti portatori di handicap accertati e con indicatori di reddito I.S.E.E. o I.R.S.E.E fino a € 12.000,00;
– 1,0 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze, per gli immobili diversi dalla abitazioni principali e relative pertinenze e per gli immobili di categoria C/I, C/4 e C/S;
– 1,5 per mille, per gli immobili di categoria C/3 e A/10,
– 3,3 per mille, per gli immobili di categoria B, D, D/5 e D/10;
– 2,0 per mille, per le aree fabbricabili.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
– al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze é pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, pud aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
– al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n, 557 del 1993, n. 557, é pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
– al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, é pari allo 0,1 per cento, i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
– al comma 752, che l”aliquota di base per i terreni agricoli é pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’l,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
– al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento é riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

– al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base é pari allo 0,86 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’l,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
– al comma 755, che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del — comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massimadell’l,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell’I,14 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo peri servizi indivisibili (TASD di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo
ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita’ di variazione in aumento.

Visto
– il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilita’ per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovra’  essere adottato entro il 29 giugno 2020;
– il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera é priva di efficacia;
– che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potesta’ di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso
vigera’ l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che ne formera’ parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneita’ della delibera priva del prospetto a
produrre effetti non sipud che riferire al momento in cui il modello di prospetto verra’ reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato
che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente comunale di Villa San Giovanni puo’ essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 10,6 per mille; , .
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Visto l’allegato parere di regolarita’ tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020.
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 e ‘relative
pertinenze: aliquota pari al 6per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille,
3) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6per mille,
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) aree fabbricabili; aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sara’ efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune é tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

PROPONE
Altresi, stante l’urgenza a provvedere alfine di dare immediata comunicazione ai contribuenti, che la deliberazione di approvazione dellaproposta venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

La Responsabile del Settore Economico Finanziario D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Consiglio comunale di Villa San Giovanni
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 di cui al verbale n. 41 del 31.08.2020;
Assenti consiglieri Imbesi e Barbalace.
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Gioé, Aragona C., Vilardi, Ciccone), astenuti 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente;

Successivamente

Il Consiglio comunale
Rientra Cons. Barbalace,
Assente Cons. Aragona C.
Con voti favorevoli, 10 espressi per alzata di mano, contrari 3 (Gioé, Vilardi, Ciccone), astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di stante l’urgenza a provvedere al fine di dare immediata comunicazione ai contribuenti.

Per l’atto integrale tariffe IMU comune di Villa San Giovanni clicca qui