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Riaprono tutte le attivita’ nel mercato settimanale. Tutte le novita’ nell’Ordinanza sindacale del Comune di Villa San Giovanni

Si riporta di seguito l’Ordinanza n. 321 del 26/05/2020 del sindaco f.f. Dottoressa Maria Grazia Richichi del Comune di Villa San Giovanni

Il Sindaco f.f.

-Richiamato il DPCM del 17.05.2020 riguardante ” Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

-Visto l’articolo 1 comma 1 lett. dd) , il quale prevede :” le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che vengano rispettate le distanze interpersonali”;

-Letto l’allegato 17 del D.P.C.M. del 17.05.2020 “ Linee guida per le aperture delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province “- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati) ;

-Ritenuto di procedere alla riapertura dell’intera area mercatale, sospesa a seguito delle disposizioni governative di lockdown;

-Ritenuto altresì, di porre in essere le misure previste nelle Linee Guida allegato 17 del DPCM del 17.05.2020;

-Ritenuto pertanto, al fine di garantire un maggior distanziamento dei posteggi, ampliare l’area attualmente occupata dagli stessi, utilizzando la Via Columna Rhegina e la Via G. Trecroci, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Cavour e l’intersezione con la Via T. Zagarella;

Dato atto altresì che i titolari di posteggio dovranno adottare tutte le misure indicate nel citato allegato 17, che si elencano “ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio dell’attività di vendita, obbligo dell’uso di mascherina , messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

-Dato atto di dover attuare la sospensione e pertanto il divieto di vendita di beni (indumenti usati) a meno che gli esercenti non producano documentazione che gli stessi sono stati sanificati e sterilizzati prima che siano stati posti in vendita

-Richiamati gli allegati alla presente ordinanza: Planimetria nuova disposizione banchi di vendita, Misure per gli esercizi commerciali -allegato 5 al DPCM del 17.05.2020”;

-Richiamati gli artt. 50 commi 4, 5 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii;

ORDINA
L’apertura, in via sperimentale del mercato settimanale del giovedì che si svolge a Cannitello in Via Columna Rhegina – G.Trecroci, per le attività di vendita di tutte le categorie merceologiche autorizzate al mercato di Villa San Giovanni, a condizione che venga rispettata e garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale, sotto la responsabilità degli esercenti, l’esercente può chiedere l’allontanamento di chi ne sia sprovvisto.
Non è consentita la vendita di beni usati (indumenti) a meno che gli esercenti non producano documentazione che gli stessi sono stati sanificati e sterilizzati prima che
siano stati posti in vendita.
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è diretta a chiunque è tenuto ad osservarla e a farla osservare.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa San Giovanni.

DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento: ⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente al monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal DPCM 11 marzo 2020; ⎯ all’ASP di Reggio Calabria;

INFORMA
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 04.08.190, n. 241 e ss.mm., si informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria (L. 1034/71 art 21), ovvero innalzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg 120 ( L. 1199/71 art. 9).

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