La cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di un referendum per l’abrogazione della legge sulla caccia, così che sia vietato su tutto il territorio italiano l’uccisione di animali innocenti per sport e hobby.
La richiesta è molto chiara del Comitato Si’ Aboliamo la Caccia, di abolire la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguardante le Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
Il Referendum dovrebbe interessare i seguenti articoli:
Art. 1 «Fauna selvatica», comma 1-bis: limitatamente alle parole «o adeguare» e limitatamente alle parole «fatte salve le finalita’ di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva, »; comma 2: abrogato;
comma 3: limitatamente alle parole «Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142»; comma 7: limitatamente alle parole «e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’art. 8»;
Art. 2 «Oggetto della tutela», comma 2: abrogato;
Art. 4 «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3: limitatamente alle parole «e per la cessione ai fini di richiamo»;
comma 4: limitatamente alle parole «La cattura per la cessione a fini di richiamo e’ consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.» e «appartenenti ad altre specie»;
comma 5: limitatamente alle parole «abbatte, cattura o»;
Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi»: abrogato;
Art. 6 «Tassidermia», comma 1: limitatamente alle parole «e trofei»; comma 2: limitatamente alle parole «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione»; comma 3: limitatamente alle parole «o per chi cattura esemplari cacciabili
al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;
Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»: abrogato;
Art. 9 «Funzioni amministrative»: abrogato;
Art. 10 limitatamente alle parole nel titolo «-venatori», comma 1: limitatamente alle parole «-venatoria» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio»;
comma 2: abrogato;
comma 3: limitatamente alle parole «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attivita’ venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.»;
comma 4: limitatamente alle parole «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da»;
comma 5: abrogato; comma 6: limitatamente alle parole «della caccia, »;
comma 7: limitatamente alle parole «-venatori.» e «e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali»;
comma 8: limitatamente alle parole «-venatori»; comma 8, lettera d): abrogato; comma 8, lettera e): abrogato; comma 8, lettera h): abrogato;
comma 10: limitatamente alle parole «-venatoria»;
comma 11: limitatamente alle parole «-venatoria»; comma 12: abrogato; comma 17: abrogato;
Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente alle parole «e disciplinare l’attivita’ venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali»;
Art. 12 «Esercizio dell’attivita’ venatoria», comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «o alla cattura» e «mediante l’impiego dei mezzi di cui all’art. 13»; comma 4: limitatamente alle parole «altro modo di»;
comma 5: abrogato; comma 6: abrogato; comma 7: abrogato; comma 8: abrogato; comma 9: abrogato; comma 11: abrogato; comma 12: abrogato; comma 12-bis: abrogato;
Art. 13 «Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria»: abrogato;
Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo «della caccia», comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma 3: abrogato; comma 4: abrogato; comma 5: abrogato; comma 6: abrogato; comma 7: abrogato;
comma 8: abrogato; comma 9: limitatamente alle parole «dei cacciatori» e «-venatorie» e «compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi
organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso»; comma 10: limitatamente alle parole «degli ambiti territoriali di caccia» e «in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, » e «delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e’
costituito» e «il 20 per cento»; comma 11: limitatamente alle parole «Negli ambiti territoriali di caccia»; comma 12: abrogato; comma 13: abrogato; comma 14: limitatamente alle parole «di caccia» e «e dall’esercizio dell’attivita’ venatoria»; comma 16: abrogato; comma 17: limitatamente alle parole «-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita’ venatoria, nonche’
alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza»;
Art. 15 limitatamente alle parole nel titolo, «Utilizzazione dei Fondi ai fini della» e «programmata»: abrogato;
Art. 16 «Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie»: abrogato;
Art. 17 «Allevamenti», comma 1: limitatamente alle parole
«alimentare, » «, ornamentale»; comma 2: limitatamente alle parole
«da caccia»; comma 4: abrogato;
Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria»: abrogato;
Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «anche nelle zone vietate alla caccia» e «di norma» e «Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.» e «dalle guardie venatorie dipendenti» e «Queste ultime potranno altresi’ avvalersi dei proprietari o conduttori dei Fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche’ muniti di lincenza per l’esercizio venatorio, nonche’ delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.»;
comma 3: limitatamente alle parole «, purche’ munite di licenza per l’esercizio venatorio»;
Art. 19-bis «Esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE»: abrogato;
Art. 21 «Divieti», comma 1-a): limitatamente alle parole «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita’ sportive»; comma 1-b): limitatamente alle parole «costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell’art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell’applicazione dell’art. 32, comma 3, della legge medesima»;
comma 1-c): limitatamente alle parole «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica»; comma 1-d): limitatamente alle parole «,purche’ dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto»;
comma 1-e): limitatamente alle parole «nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;»;
comma 1-f): abrogato; comma 1-g): abrogato; comma 1-h): limitatamente alle parole «a rastrello in piu’ di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore»; comma 1-l): abrogato; comma 1-m): abrogato; comma 1-n): limitatamente alle parole «in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume»;
comma 1-p): limitatamente alle parole «, al di fuori dei casi previsti dall’art. 5»;
comma 1-q): abrogato; comma 1-r): abrogato; comma 1-s): abrogato;
comma 1-t): limitatamente alle parole «non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico»;
comma 1-u): limitatamente alle parole «usare munizione spezzata nella» e «usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;»; comma
1-aa): limitatamente alle parole «a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, lettera e)»;
comma 1-bb): limitatamente alle parole «, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa);
pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)»;
comma 1-cc): limitatamente alle parole «non provenienti da allevamenti, »;
comma 1-ee): limitatamente alle parole «, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita’ previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»; comma 1-ff): abrogato; comma 2: abrogato;
comma 3: limitatamente alle parole «interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;
Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio»: abrogato;
Art 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1: limitatamente alle parole «, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 22»; comma 2: abrogato; comma 3: abrogato; comma 5: limitatamente alle parole «Gli appostamenti fissi, » e «-venatorie» e «-venatorie»;
Art. 24 «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2-a): abrogato;
comma 2-b): limitatamente alle parole «1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della»;
comma 2-c): abrogato; comma 3: abrogato; comma 4: abrogato;
Art. 26 limitatamente alle parole nel titolo «e dall’attivita’ venatoria», comma 1: limitatamente alle parole «in particolare da quella protetta, e dall’attivita’ venatoria, »;
comma 2: limitatamente alle parole «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;
Art. 27 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria», comma 1-a): limitatamente alle parole «le armi da caccia di cui all’art. 13 nonche’», e «Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita’ al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65»; comma 1-b): limitatamente alle parole «delle associazioni venatorie, » e «presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»; comma 4: limitatamente alle parole «venatorie, »; comma 5: limitatamente alle parole «nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
Alle guardie venatorie volontarie e’ vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni»; comma 6: limitatamente alle parole «sull’esercizio venatorio»;
comma 7: limitatamente alle parole «, venatorie»; comma 9: abrogato;
Art. 28 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria», comma 1: abrogato;
comma 2: limitatamente alle parole «con esclusione» e «autorizzati»;
comma 3: limitatamente alle parole «alla disciplina dell’attivita’ venatoria» e «tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui e’ contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; se, al contrario, l’illecito sussiste»;
comma 4: limitatamente alle parole «consegna o della»;
comma 5: abrogato;
Art. 29 «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1: limitatamente alle parole «venatoria»;
Art. 30 «Sanzioni penali»: abrogato;
Art. 31 «Sanzioni amministrative»: abrogato;
Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio»: abrogato;
Art. 33 «Rapporti sull’attivita’ di vigilanza», comma 1: limitatamente alle parole «di cui all’art. 9»;
Art. 34 «Associazioni venatorie»: abrogato;
Art. 35, comma 1: limitatamente alle parole «venatoria 1994-1995»;
Art. 36, comma 1: abrogato; comma 2:abrogato;comma 3: limitatamente alle parole «appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge»;
comma 4: abrogato;
comma 5: limitatamente alle parole «nella stagione venatoria 1994-1995»;
Art. 37 «Disposizioni finali», comma 3: limitatamente alle parole «e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell’art. 27, comma 1, lettera b)»?».
Per indire il referendum per chiedere l’abolizione della caccia in Italia, scrivi a
reteattivismo@referendumsiaboliamolacaccia.it
con i tuoi dati, regione e città in cui potresti attivarti.
Il Comitato “Si’ Aboliamo la Caccia”
E-mail: comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it