Si riporta di seguito l’Ordinanza n. 184 del 17/04/2020 del Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni
OGGETTO: Servizi di gestione integrata RSU mediante raccolta differenziata sistema Porta a Porta, con annesso servizio di trasporto e smaltimento e di spazzamento strade e spazi a verde. Provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006.
Il Sindaco f.f.
Premesso che:
• il servizio per la raccolta dei RSU, è stato affidato per il periodo 2012/2017 in forma associata tra i comuni di Villa San Giovanni (capofila), Calanna, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, San Roberto e Scilla;
• a seguito di esperimento di gara a procedura aperta, con contratto rep. n. 02 del 19/04/2013 è stato affidato alla AVR spa il servizio di raccolta e conferimento in impianto di separazione dei rifiuti urbani, di raccolta differenziata, di rifiuti ingombranti e altri servizi accessori, scaduto il 31.10.2017;
• in esecuzione all’art. 3 del citato contratto, la società appaltatrice ha continuato il servizio, senza soluzione di continuità, trattandosi di servizio pubblico essenziale;
• l’Amministrazione Comunale ancor prima della scadenza aveva avviato, d’intesa con gli altri Comuni dell’Area dello Stretto ex ambito 5.3, un tavolo tecnico per la stesura del Capitolato Speciale D’appalto per la gestione associata della procedura di affidamento del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti”;
• è stata valutata dalle Amministrazioni Comunali precedentemente associate la possibilità di un accordo organizzativo tra diversi comuni limitrofi per lo svolgimento in forma associata del procedimento di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;
• sono state adottate le seguenti deliberazioni per un nuovo “Accordo tra i Comuni dell’Area dello Stretto ex sottoambito 5.3 per la gestione associata della procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti”:
1. C.C. N. 12 del 24.07.2017 del Comune di Villa San Giovanni;
2. C.C. N. 28 del 24.10.2017 del Comune di Cardeto;
3. C.C. N. 59 del 27.10.2017 del Comune di Scilla;
4. C.C. N. 38 del 13.11.2017 del Comune di Santo Stefano in Aspromonte;
5. C.C. N. 22 del 23.10.2017 del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte;
6. C.C. N. 28 del 31.07.2017 del Comune di Laganadi;
7. C.C. n. 18 del 13.10.2017 del Comune di Calanna;
8. C.C. N. 28 del 29.09.2017 del Comune di San Roberto;
9. C.C. N. 34 del 16.10.2017 del Comune di Fiumara;
• in data 27.06.2018 è stato siglato l’Accordo per la gestione associata dai legali rappresentanti dei Comuni suddetti;
• a seguito di numerosi incontri tra i Responsabili Tecnici dei Comuni associati è stato redatto il Capitolato Speciale d’appalto per poter consentire l’avvio del procedimento di gara ad evidenza pubblica per un importo complessivo di € 11.139.674,28 oltre i.v.a. definito nella sua completezza in data 19 Ottobre 2018;
Dato atto che l’Accordo per la gestione associata individua nel Comune di VILLA SAN GIOVANNI l’Ente delegato, il quale in ragione dell’art. 5 del citato accordo deve sviluppare ogni atto necessario a dar corpo alle procedure di selezione del contraente, tra cui provvedere:
– all’adozione della determina a contrattare di cui all’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi compresa la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia,
– all’approvazione del capitolato d’oneri e del bando di gara,
– all’approvazione dell’esito della gara,
– alla definizione delle controversie eventualmente insorte in fase di gara,
– alla predisposizione dello schema di contratto la cui stipula sarà effettuata da ciascun Comune;
Dato inoltre atto:
– Che la Società AVR S.p.A., espletava nell’anno 2019, in seguito a proroghe concesse dalla precedente gestione del Settore Tecnico, su indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante sistema Porta a Porta e di spazzamento strade ed aree a verde, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni dei contratti precedenti, nelle more di predisposizione di nuove procedure di affidamento;
– che la procedura aperta indetta per l’affidamento dell’appalto del servizio di che trattasi in forma associata tra i Comuni che hanno siglato l’Accordo veniva gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
– che la Ditta AVR Spa comunicava l’intenzione di “interrompere improrogabilmente” il servizio alla data del 31.12.2019, chiedendo a questo Comune di indicare, il nuovo operatore che subentrerà nel servizio di che trattasi;
– che in seguito all’espletamento della procedura aperta la S.U.A.M., in data 02.12.2019 redigeva verbale di gara deserta;
– che, con Legge Regionale 07/05/2019 n.11, sono state adottate le “Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. 14/2014”;
-che ancora ad oggi la Città Metropolitana di Reggio Calabria non ha concluso l’iter per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in esecuzione alle sopra citate Leggi Regionali;
– che, nelle condizioni di urgenza, per superare il periodo necessario alla definizione delle attività dell’ATO Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Settore Tecnico Urbanistico, in prossimità della scadenza del servizio del 31/12/2019, aveva avviato procedura sulla piattaforma MEPA di CONSIP, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dello spazzamento e che tale procedura è andata deserta, a causa a causa della mancata partecipazione di concorrenti inviati per espletare il servizio stesso per almeno tre mesi;
– che con Ordinanza Sindacale n. 23 del 27/12/2020, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, veniva affidato in via temporanea il servizio di gestione integrata RSU mediante raccolta differenziata sistema Porta a Porta, con annesso servizio di trasporto e smaltimento e di spazzamento strade e spazi a verde , all’ AVR spa, per una durata di 3 (tre) mesi, eventualmente prorogabili, a decorrere dal 01/01/2020, e comunque per il tempo necessario all’espletamento della gara dì appalto e/o al ripristino dell’ordinarietà del servizio;
– che nell’immediatezza o comunque in tempi ragionevolmente brevi, non sussistono ulteriori possibilità di gestione dei suddetti servizi, sia perché l’Accordo tra i Comuni dell’Area dello Stretto ex sottoambito 5.3 per la gestione associata della procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, stipulato in data 28/06/2018 risulta comunque scaduto e necessiterebbe di essere riproposto ai singoli Comuni, previa ripubblicazione di bando di gara a procedura aperta, sia perché, è ragionevole ritenere un tempo quantomeno non inferiore a tre mesi, affinché la Città Metropolitana di Reggio Calabria, avvii un’attività di raccolta integrata dei RSU per i Comuni dell’ambito;
– che l’attuale Settore Tecnico Urbanistico sta predisponendo la documentazione necessaria per l’espletamento di nuova procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs.50/2016;
– che, comunque, considerato il periodo emergenziale, i relativi tempi di previsione di conclusione dell’iter tecnico-amministrativo, per l’individuazione di un nuovo gestore del servizio, si protrarranno quanto meno di ulteriori tre mesi;
– Considerata la nota di indirizzo dell’Istituto Superiore della Sanità del 13/03/2020, sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani in periodo emergenziale connesso all’infezione da virus SARS-COV-2, secondo la quale comunque, la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art.183 lettera n) del D.Lgs.152/2006;
– Considerato che, sussiste una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS e che la suddetta situazione emergenziale abbia delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;
Dato atto che una eventuale inerzia del Comune potrebbe configurare, oltre ad un rischio igienico – sanitario, anche un’ipotesi di responsabilità dell’ente nei confronti dei cittadini, per non aver adempiuto compiutamente, secondo i parametri di efficienza ed economicità, agli obblighi derivanti dalla normativa di settore, che impone al Comune di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incentivando il ricorso a forme sempre più efficienti sia sotto il profilo economico sia sotto quello, non meno importante, della salvaguardia della salubrità dell’ambiente (e, quindi, della salute pubblica) mediante la raccolta differenziata;
CHE l’esame della normativa di settore e della recente giurisprudenza amministrativa (v. Tar Puglia-Bari 30/10/2014, n. 1282, nonché Tar Campania-Salerno 23/09/2010, n. 11099; Tar Toscana 3/06/2014, n. 991; Cons. Stato, sez. v, 11/07/2014, n. 3563), consente di affermare che sino a quando il nuovo sistema di gestione dell’A.R.O. non sarà effettivamente operativo e, quindi, in grado di garantire l’erogazione del servizio in favore dei cittadini – il Comune continua ad essere titolare del potere-dovere di gestire il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
Ritenuto pertanto necessario, sussistendo allo stato le condizioni di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione, procedere ad un affidamento temporaneo del servizio, fino al ripristino dell’ordinarietà del servizio integrato di igiene ambientale, all’ AVR spa il servizio di raccolta e conferimento in impianto di separazione dei rifiuti urbani, di raccolta differenziata, di rifiuti ingombranti e altri servizi accessori, per un periodo di mesi tre eventualmente prorogabili fino alla definizione della nuova procedura di gara al fine di garantire lo svolgimento del servizio avente natura di servizio pubblico essenziale;
Visto l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, …. il Sindaco possa emettere nell’ambito rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, …. garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Considerato che il servizio di igiene ambientale non possa essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;
Visto il parere tecnico del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico , di cui alla nota prot. 8491 del 31.03.2020, con il quale , nel comunicare che la procedura di gara tra i comuni dell’area dello stretto non è stata ancora avviata anche a causa delle complicazioni sorte a seguito dell’emergenza COVID 19, propone che venga adottata una ordinanza ex art 191 del D.L.vo 152/2006 al fine di garantire il servizio di gestione integrata RSU mediante raccolta differenziata sistema Porta a Porta, con annesso servizio di trasporto e smaltimento e di spazzamento strade e spazi a verde, stante anche la possibilità prevista nella precedente ordinanza;
Viste
▪ la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
▪ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
Ordinanza 184 del 17/04/2020
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n. 64 del 11-03-2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 76 del 22-03-2020;
Considerato il perdurare dello stato di emergenza da COVID-19, l’evolversi della situazione epidemiologica dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Rilevato pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non possa essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio;
VISTO l’art.198 del D.Lgs.152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
RITENUTO di dovere intervenire in merito con un provvedimento di urgenza;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art.54 comma 4;
VISTO in particolare l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;
INFORMATO il Prefetto ai sensi dell’art. 54 del predetto T.U.E.L. con nota prot. 10091/2020;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Il Sindaco f.f.
ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. che conferisce al Sindaco, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006,
Dispone
1) In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, di procedere all’affidamento temporaneo dei servizi di gestione integrata RSU mediante raccolta differenziata sistema Porta a Porta, con annesso servizio di trasporto e smaltimento e di spazzamento strade e spazi a verde, all’ AVR S.p.A., per una durata di 3 (tre) mesi a decorrere dal 01/04/2020, stante l’urgente necessità di garantire un servizio indispensabile per la collettività, in deroga alla normativa vigente in materia, che prevede quale modalità ordinaria di conferimento della gestione dei servizi di cui trattasi, l’affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto e/o al ripristino dell’ordinarietà del servizio;
2) Il servizio sarà espletato con decorrenza dall’01/04/2020, per una durata di 3 (tre) mesi, eventualmente prorogabili per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto e/o al ripristino dell’ordinarietà del servizio, con corrispettivo di € 140.228,33 mensile, compresa IVA al 10% e oneri per la sicurezza , come concordato con la società AVR SpA e giusta congruità del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, coma da nota prot. n.10082 del 17.04.2020;
3) Il Responsabile del Settore Tecnico, resta incaricato di curare ogni conseguente e/o consequenziale adempimento gestionale;
4) Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva Competenza:
▪ Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria;
▪ Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
▪ Al Prefetto di Reggio Calabria;
▪ Al Comando Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni;
▪ Al Responsabile del Settore Polizia Municipale;
▪ Al Responsabile del Settore Tecnico;
▪ Al Responsabile del Settore Economico Finanziario;
▪ Alla AVR S.p.A.;
5) che il presente provvedimento venga altresì pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Villa San Giovanni;
Demanda
Alle Forze di Polizia, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.
Avverte
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Reggio Calabria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Il Sindaco f.f. Dr.ssa Maria Grazia Richichi