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Ponte sullo Stretto: DL Infrastrutture per l’Operatività della Stretto di Messina

Ponte sullo Stretto di Messina – Le norme del decreto-legge infrastrutture apportano modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare, le novelle modificano l’articolo 2, comma 8, prevedendo, tra l’altro, che il progetto esecutivo sia approvato anche per fasi costruttive.

Le modifiche al dl

Ritoccato l’articolo 2, comma 8-bis, specificando che il limite massimo del costo complessivo dell’opera è quello delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023.
A legislazione previgente detto limite era indicato nell’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza. Nell’Allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” al Documento di economia e finanza 2023 si precisa, infatti, che il costo dell’opera, dagli aggiornamenti svolti, risulta di 13,5 miliardi di euro. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS.

Rettificato inoltre l’articolo 2, comma 8-quater, precisando che ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell’indice di conservazione dell’equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell’anno.

Sarà introdotto il comma 8-sexies all’articolo 2, prevedendo che l’importo aggiornato del contratto con il contraente generale, Eurolink, in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all’asseverazione in merito all’applicazione dei criteri di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Modificato inoltre l’articolo 3, comma 8, precisando che entro il 31 dicembre 2024 dovrà avvenire l’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS):

  • delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi; delle eventuali prescrizioni formulate all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
  • del progetto definitivo e della relazione di aggiornamento;
  • del piano economico-finanziario; della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l’integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell’intervento.

Trasformato anche l’articolo 4, comma 8, prevedendo che la società concessionaria possa avvalersi del personale delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. in regime di distacco anche per l’attività di direzione lavori dell’opera. Contestualmente il contingente massimo di detto personale è incrementato da 100 a 150 unità (Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 in tema di attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria).

Modifiche al comma 1, lettera a), numero 1.1.), in particolare, al mero fine di un allineamento formale alle disposizioni vigenti. Chiarisce le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, prevedendo che a questa si proceda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.
Inoltre definisce, l’ottimizzazione e riduzione dei tempi di attuazione del progetto, è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive.

Le disposizioni apportate all’Art. 4 ed ai relativi commi, precisano che l’approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e della relazione con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l’integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell’intervento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.

In aggiunta, apportate delle modifiche con particolare riferimento ai profili finanziari, finalizzate alla realizzazione dell’opera:
− autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 272 e 273 della legge n. 213 del 2023 per complessivi 11.630 milioni di euro;
− operazione di aumento di capitale sociale avvenuta il 30 novembre 2023 di 370 milioni di euro, di cui 320 milioni di euro con le risorse autorizzate dal decreto-legge n. 35 del 2023 e 50 milioni approvate della legge 197 del 2022.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 3.1) e 3.2) la norma non ha impatti sulla finanza pubblica, essendo volta esclusivamente a precisare le modalità di applicazione del meccanismo di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del citato decreto-legge
n. 35 del 2023. La disposizione chiarisce il confronto dell’incremento tariffario 2021-2023 che dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell’incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a “nuovi” prezzi non parametrati ai tariffari vigenti.

Si conferma pertanto, – riporta il dl infrastrutture – che i predetti chiarimenti interpretativi non determinano effetti finanziari sull’autorizzazione di spesa e sull’integrale copertura finanziaria dell’opera. In particolare, si conferma che le novelle in esame, in quanto finalizzate esclusivamente a chiarire dal punto di vista normativo le modalità di applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo dell’opera già definiti dal decreto-legge n. 35 del 2023, sono idonee a consentire il finanziamento del valore aggiornato del contratto a valere sulle risorse già stanziate dalla legge di bilancio 2024, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e consentire l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del CIPESS nell’anno 2024.