Si riporta di seguito l’Ordinanza n. 5 del 06.01.2021 della Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni
Oggetto: “Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sospensione attività didattica in presenza Scuole dellInfanzia, oratori e ludoteche pubbliche e private periodo 7 -15 gennaio 2021.
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Regionale -n. 26 del 1° febbraio2020;Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l ‘attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;
Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;
Vista l’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5/1/2021 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020;
Rilevato che, nella suddetta ordinanza, al punto 2 prevede che l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, continua a svolgersi integralmente in presenza;
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 4 del 06.01.2021e ritenuto, di integrare la stessa con la specificazione che la stessa non si applica ai nidi ed ai servizi educativi rivolti alla prima infanzia bambini da 0 a 3 anni, ma solo ai servizi educativi rivolti all’Infanzia;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Per le motivazioni in premessa indicate, di integrare la precedente ordinanza sindacale n. 4 del 06.01.2021 con la specificazione che la stessa non si applica ai nidi ed ai servizi educativi rivolti alla prima infanzia ovvero ai bambini da 0 a 3 anni;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione.
Il sindaco f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi
Ordinanza revocata – ORDINANZA n.8 del 10.01.2021
Revoca delle ordinanze sindacali n. 4 e 5 del 06.01.2021 con le quali si è disposta la sospensione, a tutela della salute pubblica, dell’attività didattica in presenza nella Scuola dell’Infanzia presso tutte le sedi scolastiche dell’I.C. di Villa San Giovanni, presso l’Asilo Genova Firenze e l’annesso oratorio, gli Asili privati, le Scuole dell’Infanzia private, le ludoteche private e le Associazione educative presenti sul territorio comunale, con esclusione dei nidi e dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia, bambini da o a 3 anni, nel periodo 7 -15 gennaio 2021