Si riporta di seguito l’Ordinanza sindacale del 10/06/2020
con oggetto: pulizia e manutenzione delle aree e terreni privati insistenti nel territorio comunale.
Il Sindaco
VISTO il Piano Regionale antincendio boschivi per l’anno 2020 approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 74 del 15/05/2020;
VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 59;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che all’interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale; il tutto favorisce con il sopraggiungere della stagione estiva, la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare topo, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche, ect) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, nonché il pericolo di incendi
ORDINA
A tutti i proprietari di terreni agricoli o edificatori, di procedere, a proprie spese, all’immediata pulizia dei fondi e al taglio della vegetazione e delle siepi che costeggiano strade urbane ed extra urbane, interpoderali, comunali, provinciali, che in qualsiasi modo possono costituire pericolo di incendio oltre a rappresentare rifugio naturale di topi, serpenti e altri animali nocivi;
Si invitano inoltre tutti i cittadini ad evitare comportamenti che possono innescare incendi,
Si rappresenta inoltre che, nel caso di inerzia dei proprietari dei terreni interessati dalle opera di bonifica, entro e non oltre IO giorni dalla notifica del verbale di contestazione, si interverrà d’ autorità per l’eliminazione della situazione di pericolo con addebito di spese a carico dei proprietari dei suoli;
DA’ MANDATO
All’Ufficio di Polizia Locale ed alle Forze dell ‘Ordine competenti per territorio, alla vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza e di applicare, in caso di violazioni, le sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL. e dalla Legge 689/81, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazioni.
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