Ordinanza n.15 del Sindaco f.f. del 16 Marzo 2020
Il Sindaco f.f.
Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8.3.2024 “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Richiamato in particolare, il punto 1 della predetta ordinanza, ai sensi del quale “a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:
– nella Regione Lombardia;
– nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggia nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia , dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020, l’aggiornamento puo’ essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.”
Vista l’ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 ” Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge del 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica”.
Vista la comunicazione della Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni prot.134/12-0/2020 del 16/03/2020 acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n.7639, mediante la quale
comunica che la sig.ra …Omissis… si trova in quarantena volontaria obbligatoria con sorveglianza sanitaria a causa di soggiorno e provenienza …Omissis… zona a rischio Coronavirus della
Regione Lombardia e che in conseguenza è indispensabile assicurare:
– il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione,
– il divieto di contatto sociale
– il divieto di spostamento e viaggi
– l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela
della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente:
“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”;
ORDINA
1. Che la Sig.ra …Omissis… sia sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena obbligatoria, presso il suddetto domicilio, a causa di soggiorno e provenienza …Omissis…
rischio Coronavirus della Regione Lombardia per giorni 14 a far data dal 16 Marzo 2020 e fino al 29 Marzo 2020 compreso con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Reggio Calabria;
2. alla polizia Municipale, all’ASP di Reggio Calabria, al Comando Stazione carabinieri sede di Villa San Giovanni, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
– che il Comando di polizia Municipale provveda all’immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
– che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
– che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente Ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalita’, di cui all’art.5 e nel rispetto
delle disposizioni, di cui all’art.9, comma 2,lettera i) del GDPR 2O16/2019.
– la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabia all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni;
– che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell’eventuale certificazione INPS;
AVVERTE CHE
– la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 27 Marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente
provvedimento.
16 Marzo 2020
IL SINDACO f.f. Dr.ssa Maria Grazia Richichi