Le disposizioni dell’Ordinanza della Capitaneria di porto Reggio Calabria per la stagione balneare 2024, che “Disciplina i divieti e i limiti di navigazione”, firmata dal Comandante CA (CP), Giuseppe Sciarrone.
L’ordinanza, pubblicata il 2 maggio, riguardante diposizioni per la sicurezza balneare per la stagione estiva 2024, che è partita ufficialmente il primo maggio.
Il Compartimento marittimo di Reggio Calabria, con l’emissione dell’ordinanza, disciplina i limiti di navigazione di tutte le unità navali rispetto alla linea costa nell’ambito del Compartimento Marittimo RC, che comprende i Comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Jonico, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Africo e Bianco, inclusi il Circondario marittimo di Roccella Jonica.
L’ordinanza è stata inviata a tutti i comuni costieri sulla necessità dell’osservanza delle procedure che dispongono, di preciso:
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
La presente Ordinanza disciplina i limiti di navigazione di tutte le unità navali rispetto alla linea costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria (comprendente oltre al Circondario marittimo di Reggio Calabria che si estende dal comune di Bagnara Calabra a quello di Bianco inclusi, anche il Circondario marittimo di Roccella Jonica che va dal comune di Casignana alla foce del fiume Assi), ai sensi dell’articolo 8 della legge 172/2003 e s.m.i..
Articolo 2 – Limiti di navigazione compartimentali e divieti
Le unità navali possono navigare nelle acque del Compartimento marittimo di Reggio Calabria mantenendosi a distanze superiori a:
a) 200 (duecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo di motore o della vela;
b) 1000 (mille) metri dalle navi militari e 200 (duecento) metri dalle navi mercantili alla fonda;
c) 200 (duecento) metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
d) 100 (cento) metri dagli impianti di acquacoltura e miticoltura.
In caso di presenza di aeromobili/elicotteri impegnati in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare, tutte le unità navali, oltre che a mantenersi ad una distanza non inferiore a 1000 (mille) metri dagli stessi, non dovranno in nessun caso interferire con la loro rotta e/o pregiudicarne le attività in corso.
Rimanendo fermo il rispetto dei limiti precedenti, le unità navali dovranno comunque navigare ad una velocità tale da non arrecare alcun nocumento alla balneazione ed alle attività che si svolgono sulla costa.
Nel corso della stagione balneare (come definita nelle ordinanze emesse, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, dalla Regione Calabria e/o dai Comuni costieri), nella zona di mare riservata alla balneazione, le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare dalla battigia utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. Negli altri periodi, per raggiungere le distanze dalla costa indicate al precedente punto a), le medesime unità dovranno procedere a lentissimo moto e con la massima prudenza perpendicolarmente alla costa, utilizzando dispositivi sonori e visivi ed attivando un costante servizio di vedetta.
Dai divieti di cui al presente articolo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acquee ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa prestando la massima attenzione alla presenza di bagnanti e procedendo con la massima prudenza ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurare sempre il relativo controllo.
E’ fatto obbligo ai bagnanti di mantenersi a debita distanza e comunque ad almeno 20 (venti) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Sono, altresì, esentate le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e/o militari in genere, nonché adibite ad un pubblico servizio, quando operanti in ragione del loro ufficio o, comunque, in stato di necessità non prorogabile.
Articolo 3 – Disposizioni finali e norme di rinvio
Resta impregiudicata la responsabilità in capo ai comandanti/conduttori di tutte le unità navali riguardo le valutazioni per la sicurezza della loro navigazione. Ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, nonché nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146, entrambi richiamati nelle premesse ed ai quali si fa espresso rinvio.
Inoltre, per ulteriori aspetti afferenti la disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto, a norma dell’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i., si rimanda alle specifiche ordinanze emesse da questa Capitaneria di porto e dall’Ufficio
Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, nonché alle vigenti ordinanze di “Sicurezza balneare”, anch’esse emesse dalle sopracitate Autorità Marittime.
Infine, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, si fa espresso rimando alle disposizioni emanate dalla Regione Calabria e/o dai Comuni costieri in materia di demanio marittimo.
Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti devono intendersi abrogate con effetto immediato.
Articolo 4 – Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:
a) dall’art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
b) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione negli altri casi.