Appare necessario disciplinare in via contingibile ed urgente, attesa la regolamentazione comunale in materia di inquinamento acustico, le attività che comportino emissioni sonore derivanti da attività di intrattenimento musicale, di svago e di spettacolo in genere, particolarmente diffusi durante la stagione estiva, ciò al fine di contemperare le esigenze delle attività turistiche-ricettive con quelle relative alla tutela del riposo e della quiete pubblica e prevenire nel contempo violazioni alle norme di legge in materia;
ATTESO in particolare che le recenti liberalizzazioni, riguardanti i pubblici esercizi, in materia di orari di chiusura e di autorizzazioni per lo svolgimento di trattenimenti pubblici, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica soprattutto nelle zone della città dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi;
RITENUTO pertanto, necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all’interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne date in concessione dal Comune, soprattutto nei periodi estivi;
RICHIAMATO in proposito per quanto riguarda le emissioni sonore, il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 avente per oggetto:”RegoIamento recante Norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante, e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi”,
VISTO il D.P.C.M marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”,
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Vista la Legge 283 del 1962;
Visto il Regolamento D.P.R. 327/80; Visto il D.Lgs. 507/99;
Visto il D.Lgs. n. 480 del 13.07.1994;
Vista la Legge quadro 26.10.1995 n. 447;
Visto il D. Lgs. N. 112 del 1998;
Visto l’art. 54 del TSU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
IL SINDACO ORDINA
ART.1
Nei locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante e musicale, nei pubblici esercizi e nei circoli privati situati all’interno o in adiacenza di centri abitati, nelle manifestazioni locali, le emissioni sonore effettuate a mezzo di piano bar, o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica e acustica potranno essere effettuate se in conformità con le disposizioni e le prescrizioni stabilite nel D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, per tutti i giorni della settimana fino alle ore 02.00.
In ogni caso, non si potranno esercitare le predette emissioni e/o altre forme di attività rumorose tra le ore 13,00 e le ore 16,00.
Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle varie attività prima richiamate, qualora intendano effettuare attività di intrattenimento e spettacolo temporaneo, dovranno esibire, a richiesta della Forza Pubblica e trasmettere prima al SUAP Comunale i seguenti documenti:
a)Relazione a cura di tecnico abilitato indicante:
•Elenco dettagliato dei componenti dell ‘impianto (marca, modello e n.ro di serie) corredato dall’impostazione delle regolazioni dell’impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale;
•Planimetria del locale o del sito con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello L ACQ nonché altri dati di cui all’art. 4 lettera c) e d) del D,P.C.M. n. 215 del 1999.
b)Certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato attestante i requisiti di sicurezza qualora le manifestazioni non superino le 200 unità, in caso contrario dovrà essere richiesta agibilità alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
ART.2
Fermi restando gli obblighi dell’articolo precedente, coloro che intendono svolgere manifestazioni di intrattenimento in locali chiusi o all’aperto dovranno darne comunicazione almeno 48 ore prima agli uffici competenti di cui all’art. I.
Nel caso di locali all’aperto dovranno curare che siano assicurati a mezzo di apposite segnalazioni i percorsi di evacuazione in caso di emergenza e disporre di un congruo numero di addetti alla ricezione facilmente individuabili attraverso distintivi o abbigliamento, come supporti per il pubblico e vengano rispettate le Circolari Ministeriali in materia di security e safety
ART.3
Gli esercizi pubblici di qualsivoglia categoria, ovvero i comitati di quartiere o si associazioni, in occasione delle manifestazioni di cui all’art 2 svolte all’aperto, devono garantire la riduzione delle emissioni, legate all’esercizio delle attività, quali il vociare delle persone, il rumore prodotto da piati, urla e canti in modo da non arrecare alcun disturbo ed a partire dalle ore 24:00 dovranno garantire la riduzione dell’intensità delle emissioni acustiche di diffusione sonora, che non dovranno comunque essere percepite all’esterno oltre le ore 02:00.
Gli esercenti devono altresì garantire un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti sia nelle aree di competenza del pubblico esercizio, sia nelle zone limitrofe.
Gli esercenti si impegnano ad assicurare che dalle ore 02:00, l’area esterna data in concessione e posta nelle vicinanze di abitazioni, occupata con tavoli e sedie venga resa non utilizzabile, avendo cura che le eventuali operazioni di sistemazione e pulizia delle aree esterne si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti.
ART.4
La presente ordinanza manterrà la sua efficacia dal 04.07.2019 al 30.09.2019.
Gli agenti di Forza Pubblica sono incaricati per il rispetto della presente ordinanza.
La trasgressione alla presente ordinanza, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dall’ordinamento, e potrà, nei casi di gravità o recidiva, comportare la sospensione dell’attività fino ad un massimo di gg. 15, ovvero la chiusura dell’attività stessa.
Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con il pagamento di una somma da Euro 516,45 ad Euro 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge 447/1995).
La presente ordinanza viene inviata alle altre Autorità di Polizia competenti nella vigilanza, per opportuna conoscenza e norma.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.