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Ordinanza del 17 Marzo – Divieto di passeggio sul lungomare nel Comune di Villa San Giovanni

Si riporta di seguito l’ORDINANZA N.16 del 17/03/2020

Il Sindaco f.f.

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″;

Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione delle seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue:
Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all’interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

Considerato:
che al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare il diffondersi dell ‘epidemia si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell’alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già oggetto della propria ordinanza n. 11/2020 , facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all ‘ interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Tutto ciò premesso e considerato, visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA
•Il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 1 1 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell’interno del n. N. 15350/ ffll 1- Prot.Civ. del 12.03.2020;
•l’interdizione assoluta al pubblico passeggio sul Lungomare Cenide e Fata Morgana , via Colunmna Rhegina e via Giovanni Trecroci
•alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

SI SPECIFICA
Che rimane consentito nelle suddette vie, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro o fare rientro a casa o ad assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate

RICORDA la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID -19 contenute nei Decreti adottati dal P.C.M. ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario. La possibilità di svolgere attività motorie, come una passeggiata all’aperto, è possibile solo se necessaria al benessere psicofisico e deve essere quindi limitata a tale circostanza, uscendo a piedi dalla propria abitazione senza ricorrere all’auto

AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell ‘art. 650 del c.p.in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23/02/2020 n, 6 richiamato in premessa;

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni;
Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni e Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni;
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

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