Ordinanza del Settore Tecnico di Villa San Giovanni riguardante alcune opere abusive con relativo ripristino dello stato dei luoghi.
Con nota Prot. 14756/2020 del 17/06/2020 emanata dal Corpo della Polizia Locale del Comune di Villa San Giovanni ed indirizzata al Settore Tecnico Urbanistico, si comunicava violazione degli artt.10 e 44 del D.P.R.380/2001, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico a carico di G. A., e residente a Villa San Giovanni in localita’ Porticello, per realizzazione, su preesistente fabbricato posto all’ultimo piano di vano realizzato in legno lamellare sul lato monte dell’abitazione e per la chiusura in muratura sul lato mare dello stesso piano, in assenza di autorizzazioni edilizie, richiedendo accertamenti e verifiche di eventuali titoli abilitativi presenti agli atti dell’ ufficio.
Il verbale di sopralluogo, eseguito da tecnico incaricato dipendente del Settore Tecnico Urbanistico Ing. Salvatore Olivadoti, congiuntamente al personale del Corpo Polizia Locale, prot.19658 del 07/08/2020, su immobile destinato ad edilizia residenziale privata.
Nel sopralluogo, il tecnico comunale riscontrava quanto segue:
– Realizzazione di una sopraelevazione su fabbricato esistente, per una superficie di circa 65 mq ed altezza media di circa 2,55 m, composta da struttura in legno lamellare (lato monte) e in parte in muratura (lato mare), sormontata da una copertura a due falde a livelli differenti composti da pannelli coibentati con struttura reticolare in acciaio, quest’ultima con controsoffitto in cartongesso. L’accesso al piano sopraelevato risultava consentito da scala in legno di 11 alzate;
– Realizzazione lato mare di un balcone con parapetto in murature di lunghezza pari a 6,20 m circa;
– Realizzazione di aperture finestrate, consistenti in due tipologie di finestre: quelle sul lato monte, di dimensioni 120×40 cm circa, poste sulla parte superiore della parete, mentre sul lato mare, risultavano presenti finestre di altezza di 160 cm circa ed una porta finestra che da accesso al balcone. Nel vano destinato a bagno, risultava presente una apertura a due ante di dimensioni 100×160 cm circa.
Le opere abusive riscontrate e realizzate dalla Sig.ra G. A., risultano nella tipologia contemplata dall’art.10 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., per la cui legittimazione cioé risultava necessaria presentazione di idonea richiesta e successivo rilascio di permesso di costruire, trattandosi di opere da considerarsi a tutti gli effetti nuova costruzione, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.e), poiché hanno
determinato nel complesso una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con durevole modifica dello stato dei luoghi, in quanto dirette a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale.
La ricerca presso gli uffici e riscontrato che, non risultano agli atti d’ufficio, richieste di autorizzazioni inerenti gli interventi citati in precedenza sull’immobile, pertanto, le opere sopra descritte risultano essere state realizzate senza alcun titolo abilitativo.
Accertando l’inottemperanza alla presente ordinanza di demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio dell’Amministrazione, cui compete la vigilanza dell’osservanza della presente ordinanza, che provvedera’ alla demolizione e
rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, in quanto opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Le opere abusive, sono state realizzate senza alcuna autorizzazione o permesso di costruire, in area sottoposta a vincolo Paesaggistico, essendo la stessa area in esame assoggettata alla tutela di cui all’art. 136 del D-Lgs. 42/2004, giusta apposizione di vincolo con Decreto Ministeriale 11 Ottobre 1967, ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.