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Movida a Villa San Giovanni, Cannitello e dintorni… corretta l’Ordinanza. Nuove disposizioni

Dopo gli ultimi e ripetitivi atti e situazioni che turbano la quiete pubblica nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo nella piccola località costiera di Cannitello, il sindaco della città di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, con l’ordinanza N.12 del 14 agosto 2024, apporta delle modifiche alla precedente, inasprendo le misure.

In sintesi, la nuova ordinanza dispone le seguenti misure: è fatto divieto

1) a tutti utenti dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno della settimana, di consumare all’aperto bevande di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, negli spazi pubblici od aperti al pubblico di tutto il territorio comunale contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;
2) a tutti gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché agli esercenti in sede fissa e su area pubblica autorizzati alla vendita di bevande, ai gestori di stabilimenti balneari ove viene svolta attività di somministrazione di bevande, agli esercenti circoli sportivi e ricreativi e gli Enti diversi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ciascuna giornata della settimana di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, limitando il consumo a mezzo bicchieri di plastica e/o carta.
Sarà quindi possibile agli utenti acquistare le predette bevande in contenitori di vetro e lattine esclusivamente per asporto presso la propria abitazione e altri luoghi di proprietà privata.

Distributori automatici

L’obbligo nei distributori automatici, con onere a carico del gestore, di installare obbligatoriamente in prossimità dell’impianto di distribuzione contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con caratteristiche tecniche che non consentano il prelievo del materiale inserito (ad esempio bidoni con bocca a corona).
» E’ fatto divieto agli utenti di consumare fe bevande contenute in contenitori di vetro e alluminio, il cui
prelievo in detti distributori è ammesso solo per il consumo presso la propria abitazione. Il consumo dibevande in plastica può avvenire in prossimità del distributore automatico con successivo smaltimento dei contenitori nei bidoni messi a disposizione dal gestore.
» E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici da parte dei minorenni per prelevare bevande alcoliche-di qualsiasi gradazione.
» E’ fatto ordine ai gestori di distributori automatici di cessare la vendita limitatamente alle bevande alcoliche nei mesi di Luglio Agosto e Settembre alle ore 22:00.
» E’ fatto obbligo ai gestori di tutti gli esercizi commerciali, di ogni genere, che espongono i rifiuti per la raccolta differenziata nella pubblica via o in luogo aperto al pubblico, di munirsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata di vetro e lattine, che dovranno essere chiusi in modo tale da evitare il prelievo del contenuto.

Esercizi commerciali

Tutti gli esercizi pubblici, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli, le Associazioni, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all’interno dei locali dell’esercizio o in una superficie di pertinenza dell’esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento nei citati contenitori. Resta ferma altresi la facoltà di vendita per asporto di bevande in bicchieri di plastica o carta.

L’orario di apertura e chiusura nel periodo compreso dal 16 Giugno 2024 al 15 Settembre 2024 è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 05:00 del giorno successivo tutti i giorni della settimana, per tutte le categorie rientranti nell’art. 5 comma 1 della Legge 287/1991.

L’orario di apertura e chiusura nel periodo compreso dal 16 Settembre al 20 Dicembre 2024 è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 2:00, per tutte le categorie rientranti nell’art. 5 comma 1 della Legge 287/1991.
In occasione di particolari eventi, quali matrimoni, battesimi, comunioni, lauree, 18° compleanni, e simili, gli esercenti rientranti nelle categorie rientranti nell’art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 previa comunicazione all’Ente almeno 7 giorni prima sulla SUAP ed in possesso di autorizzazione SUAP, potranno, possono prolungare l’apertura fino alle 03:00.

L’orario di apertura e chiusura nel periodo dal 16 Settembre al 20 Dicembre 2024, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo.

Intrattenimento musicale

In relazione alle attività complementari alla somministrazione e bevande realizzate negli esercizi commerciali, con particolare riferimento a quelle di intrattenimento musicali, fatte salve le autorizzazione previste dal TULPS per serata di intrattenimento musicale e serate danzante, siano osservate altresì le disposizioni di seguito riportate:
1) Fino alle ore 24:00 di tutti i giorni ricadenti nei periodi indicati nel precedente paragrafo;
2) L’emissione della musica nel mese di Luglio 2024 nei giorni di venerdì e sabato potrà essere effettuata in deroga al punto 1) fino alle ore 02:30 del giorno successivo;
3) L’emissione della musica nel mese di Agosto 2024 potrà essere effettuata in deroga al punto 1) nei periodi e nelle fasce orarie di seguito indicate:
Dal 09/08/2024 al 17/08/2024 tutti i giorni fino alle ore 02:30 del giorno successivo.
Per ulteriori precisazioni consultare l’Ordinanza in Allegato