Capitaneria di Porto Reggio Calabria Sezione Tecnica Difesa e Sicurezza Portuale
Ordinanza n° 07/2021 in data 31.03.2021– Modifica dell’ordinanza n. 11/2020 in data 06.03.2020 Molo Croce Rossa Villa San Giovanni.
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA la propria ordinanza n°11/2020del 06.03.2020 inerente la disciplina del traffico in entra ed uscita dal porticciolo “Molo di sottoflutto in località Croce Rossa” del comune di Villa San Giovanni;
VISTA la propria ordinanza n°39/2020 in data 13/11/2020 inerente il “Regolamento di utilizzo delle aree Molo di Sottoflutto in località Croce Rossa” del comune di Villa San Giovanni;
RITENUTO NECESSARIO modificare la predetta ordinanza n°11/2020 in data 06/03/2020, al fine di meglio chiarire alcuni aspetti inerenti la sicurezza della navigazione nell’ambito portuale in questione; VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del codice della navigazione, nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
ORDINA
Art. 1
L’articolo 1 dell’Ordinanza n. 11/2020 è così modificato: CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti il porto di Croce Rossa e, nelle more della definizione della gara di affidamento delle banchine e specchi acquei portuali, all’interno dello stesso ambito portuale. Le presenti norme si conformano ai principi generali stabiliti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72/81), dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
Art. 2 L’articolo 2 dell’Ordinanza n°11/2020, datata 06/03/2020,è così modificato:
ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI CROCE ROSSAE AVAMPORTO.
Tutte le unità navali in navigazione in ingresso/uscita dal porto di Croce Rossa, dovranno attenersi, oltre che alla presente ordinanza, anche alle disposizioni contenute nelle ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto –Autorità marittima dello Stretto di Messina, autorità competente ad emanare disposizioni in materia di sicurezza della navigazione nell’area di sicurezza dello Stretto di Messina così come individuata dal Decreto del Ministro dei Trasporti 24/01/2008, n°13/T.
All’interno dello specchio acqueo identificato come avamporto(vedasi rappresentazione grafica in allegato), delimitato a mare dai punti aventi le seguenti coordinate (Datum WGS84):A)LAT. 38°13’41.11″N-LONG. 15°38’01.42″E B)LAT.38°13’46.66″N -LONG. 015°38’04.30″E sono vietati: la sosta, l’ancoraggio, la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi, la pesca, la balneazione, le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la regolare navigazione delle unità impegnate nelle manovre di ingresso/uscita dal porto. simpatia
Art. 3
L’articolo 3 dell’Ordinanza n. 11/2020 è così modificato: ATTERRAGGIO NELPORTO CROCE ROSSA
Le unità in ingresso/uscita dal porto devono prestare massima attenzione alla presenza di una barriera soffolta (vedasi ordinanza n. 68/19del17/09/2019 come modificata dall’ordinanza n. 79/19 del11/11/2019e rappresentazione grafica in allegato).
Si consiglia a tutte le imbarcazioni in ingresso/uscita di approcciarsi all’imboccatura del porto con direttrice al fanale rosso d’ingresso, impostando una rotta vera di 173° e mantenendosi a distanza di sicurezza a dritta dal fanale verde dell’imboccatura portuale e a sinistra dalla barriera soffolta precitata. (punto C.LAT 38°13’43.20″N –LONG 15°38’02.48″E).
Durante la manovra bisognerà navigare mantenendosi per quanto possibile al centro dell’imboccatura portuale, mantenendo la dritta nel caso di rotte opposte, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile (con scafo in dislocamento).Qualsiasi unità, che si appresti ad effettuare la manovra di ingresso/uscita dal porto, dovrà valutare l’adozione di tutte le misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo di collisione, incaglio, ecc. chiedendo, se ritenuto, ogni utile informazione all’Autorità Marittima tramite VHF/FM CH16 ovvero tramite telefono al numero 0965751598-0965656268.Nell’entrare e nell’uscire dal porto occorre tenere presente il particolare regime delle correnti presenti nello Stretto di Messina per il quale si rimanda alle pubblicazione nautiche ufficiali.
Art. 4
I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e1231 del codice della navigazione ovvero dell’art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito.
Art. 5
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.