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Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti 2024

Ecobonus – Pubblicato il decreto che rimodula gli incentivi per l’anno 2024, le risorse e le destinazioni per l’acquisto di “veicoli non inquinanti”. Dal 3 giugno sarà attiva la piattaforma per la prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e la rottamazione di vecchi modelli.

L’Ecobonus riconosce incentivi per l’acquisto, oltre ai veicoli non inquinanti e veicoli commerciali, anche per l’installazione di impianti a GPL e metano.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi:

a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, avranno un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4.

b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, riceveranno un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4.

c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4.

d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare
convivente.

e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV).

f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodicimesi.

g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’art. 6, comma 2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonchè l’ente incaricato della gestione del programma.

h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.

I contributi sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.
I contributi sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista ed è sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

Per il riconoscimento dei contributi il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

I contributi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. L’importo dei contributi è riconosciuto all’acquirente dal venditore, che recupera tale importo quale credito d’imposta. Per i contributi le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente
articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al medesimo Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro

  1. Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b),è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
  2. Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari ad euro 8.000 ed euro 5.000.
  3. L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1

  1. Alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso:
    a) pari ad euro 400 per il GPL;
    b) pari ad euro 800 per il metano.
  2. Il contributoè corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed all’operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.