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Il sindaco De Luca mette paletti “Si passa a condizione” nello stretto di Messina. Leggi l’ordinanza


Ecco l’ordinanza che dal prossimo mercoledì 8 aprile impone la registrazione preventiva alla banca dati gestita dal comune di Messina denominata
Si passa a condizione”.

Non solo bisogna prenotarsi almeno 48 ore prima del programmato attraversamento ma è necessario avere il preventivo nulla osta del sindaco del comune dove si intende andare al fine di verificare la reale possibilità della messa in quarantena.
Chi non rispetta queste procedure non potrà attraversare il territorio comunale e sarà sanzionato e rispedito indietro.

Si riporta di seguito l’Ordinanza Sindacale n.105 del Comune di Messina – Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 con oggetto:
Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it.
Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per l’attraversamento dello Stretto.

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziari”;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19;
Visto il Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 23 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 14 del 3 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute”;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 con la quale è stato disposto all’art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Ritenuto che è stata eliminata dalle disposizioni statali, quale legittima motivazione per lo spostamento, il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza, inizialmente prevista dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1 lett. a), eliminando altresì la previsione della previa autorizzazione al trasporto passeggeri da parte del Presidente della Regione Siciliana prevista dal Decreto n. 118 del 16 marzo 2020 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute.
Rilevato che, la soppressione della facoltà di spostamento per fare rientro nel proprio domicilio, abitazione e residenza previsto dall’art. 1 lett. a) DPCM 8 marzo 2020 persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale che possano favorire la diffusione dell’epidemia; Considerato che nonostante i divieti disposti con le Ordinanze Presidenziali e nella Ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020 continuano a registrarsi cospicui spostamenti navali che ferroviari;
Che per tale ragione, anche in seguito alle verifiche eseguite in data 23 marzo 2020 presso la Rada San Francesco alle ore 22.30, dove si accertava la violazione della disciplina che consente l’attraversamento dello Stretto, veniva emessa l’Ordinanza Sindacale n. 75 del 24 marzo 2020 con la quale si è ordinato ai concessionari del servizio di trasporto marittimo e ferroviario dello Stretto di:
1. Ai concessionari per il trasporto navale e ferroviario, di istituire un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento. La banca dati dovrà essere data in gestione alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
2. Le attività di prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell’orario previsto per la partenza, ciò per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o meno essere autorizzati da parte del Presidente della Regione, così come previsto nel Decreto n. 118 del 16/3/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a raggiungere la propria destinazione;
3. I dati raccolti ed inseriti nella banca dati come sopra indicata ed organizzata, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale del viaggio, dovranno essere trasmessi dai Concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Comune di Messina (protezionecivile@comune.messina.it) ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. Quest’ultima circostanza consentirà
al Sindaco del Comune di destinazione di poter esercitare la propria attività di monitoraggio;
4. Relativamente ai viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” i Concessionari del servizio di trasporto dovranno effettuare la registrazione iniziale, attribuendo a ciascuno di essi un codice identificativo univoco che consentirà il diritto al passaggio quotidiano. I concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto sono obbligati a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali.
Che a seguito della pubblicazione della superiore Ordinanza, la Società SalesForce.com Italy Srl si è offerta di sviluppare una piattaforma con relativo applicativo per la gestione della banca dati.
Che inoltre, in data 24 marzo 2020 il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, su espressa sollecitazione della Prefettura di Messina, ha convocato una riunione operativa alla quale hanno preso parte la Capitaneria di Porto di Messina e di Reggio Calabria, il Comune di Messina, le società di navigazione dello Stretto Caronte&Tourist, BluJet e RFI e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per l’esame degli aspetti pratici relativi alla concreta operatività ed ottemperanza della O.S. 75 del 24 marzo 2020, formulando le conclusioni di cui al relativo verbale.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 26 marzo 2020 con il quale il Sindaco ha preso atto che la Sales.Force.com Italy srl ha ceduto, a titolo gratuito, per la durata di un mese dal 26/3/2020 al 25/4/2020, il sistema di raccolta dati per la prenotazione on-line dei titoli di viaggio e correlato applicativo operativo, con espressa esclusione di rinnovo tacito, e piena titolarità della proprietà dei dati trattati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy.
Considerato che il Comune di Messina in forza del superiore Decreto Sindacale n. 14/2020 dispone di un sistema di prenotazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it attraverso il quale chiunque intende attraversare lo Stretto di Messina sarà tenuto a registrare la propria identità, le motivazioni dello spostamento tra quelle ammesse secondo le disposizioni vigenti e l’indicazione della località di destinazione dove dichiara che trascorrerà il periodo di isolamento fiduciario e sarà osservata la sorveglianza sanitaria;
Considerato inoltre che il termine concesso per l’attuazione della Ordinanza n. 75 non è risultato sufficiente per risolvere gli aspetti tecnici per l’implementazione della Banca Dati e pertanto la detta Ordinanza è stata revocata;

Richiamato il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;
Vista la nota del Sindaco di Messina prot. n. 80274 del 25 marzo 2020;
Viste le note trasmesse da Caronte&Tourist prot. n. 80467 del 26 marzo 2020 e delle Trenitalia
Gruppo Ferrovie dello Stato italiane prot. 80373 del 26 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 2020 con la quale si è disposto:
1. Revocare l’Ordinanza n. 75 del 24 marzo 2020;

2. Le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, sono tenute ad utilizzare la banca dati che viene messa a disposizione da parte del Comune di Messina per il servizio di:
a. Registrazione del passeggero;
b. Acquisizione della dichiarazione delle motivazioni dello spostamento;
c. Acquisizione della verifica della dichiarazione delle motivazioni dello spostamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile di Messina; 

3) L’emissione del titolo di viaggio è condizionata al perfezionamento della procedura di prenotazione on-line come articolata nei punti precedenti.

Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 127 del 24 marzo 2020 con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l’efficacia del D.M. n. 118 del 16 marzo 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, recante le misure per l’attraversamento dello Stretto;

Tutto ciò premesso e considerato,
Che l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi in tutte le regioni;

Che pertanto risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività;

Ritenuto che al fine di dare concreta e pratica attuazione alle disposizioni innanzi richiamate e, in special modo, a quelle di cui all’Ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020, risulta necessario adottare ogni deterrente nonché l’applicazione delle sanzioni per i trasgressori, Considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell’emergenza sanitaria in essere;
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA
1. Revocare l’Ordinanza n. 80 del 26 marzo 2020.

2. Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it , disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina, a compiere le seguenti attività:
a) Registrare i propri dati personali;
b) Dichiarare di conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta ottemperanza delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente Ordinanza;
c) Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente;
d) Indicare le motivazione dello spostamento specificando tra le ipotesi
ammesse dalla normativa vigente;
e) Allegare la documentazione comprovante il ricorrere della motivazione
prescelta per lo spostamento;
f) Indicare la località di destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo proprietario fornendo ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario;
g) Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione,
allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco;
h) Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento;

3) Per i passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” la procedura di registrazione e prenotazione on-line verrà eseguita solo la prima volta senza bisogno di ripetere la procedura giornalmente. Ai suddetti viaggiatori verrà rilasciato un code-pass con il quale avranno accesso all’imbarco senza necessità di ripetere le operazioni di registrazione.

4) Per i passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” la procedura di registrazione e prenotazione on-line verrà eseguita solo la prima volta senza bisogno di ripetere la procedura giornalmente. Le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro sono obbligate a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali.

5) Alle Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, di dare massima diffusione attraverso i media ed i social media, delle modalità per il trasporto sopra indicate a partire da giorno 28 marzo 2020.

6) I passeggeri che dovranno attraversare lo stretto, dovranno inserire le informazioni di cui al punto 2a e 2b, attraverso le app e/o il portale messo a disposizione dal Comune di
Messina, nella banca dati, entro e non oltre 24 ore prima dall’orario previsto di partenza;

7) Il Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Messina, dovrà provvedere a contattare i Sindaci dei comuni della destinazione di arrivo, una volta acquisite dalla banca dati le informazioni di cui ai punti precedenti.

AVVERTE
Le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine del giorno 30 marzo 2020 ore 21.00.
[…]”
Considerato che a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 80, si svolgeva una riunione in data 27 marzo 2020 con la partecipazione del Comune di Messina, della Capitaneria di Porto di Messina, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, della Caronte&Tourist e della BluJet (uniche due società di navigazione che svolgono il trasporto di passeggeri sullo Stretto di Messina) per procedere all’esame degli aspetti tecnici e soprattutto per dirimere, in via preliminare e pregiudiziale, ogni riserva circa l’applicabilità del sistema proposto dal Comune di Messina.
Richiamato il verbale del 27 marzo 2020 della Capitaneria di Porto di Messina dove sono riportate le conclusioni formulate al termine dell’incontro ove si registrava la piena condivisione ed utilità della banca dati “Si passa a condizione” da parte di tutti i partecipanti;
Richiamata altresì la nota prot. 81453 del 28 marzo 2020 con la quale il Sindaco ha trasmesso al Prefetto di Messina una relazione sulla banca dati “Si passa a condizione” e sulle motivazioni tecnico-giuridiche che ne giustificano e legittimano il suo utilizzo, chiedendo di investire il competente Ministro per l’esame e la validazione, sotto il profilo normativo, della soluzione tecnica proposta da questo Comune.
Vista la prot. 82163 del 30 marzo 2020 con la quale il Prefetto di Messina comunicava di avere trasmesso la relazione in merito all’utilizzo della piattaforma “Si passa a condizione” al competente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le valutazioni di competenza. Vista la nota prot. 82503 del 31 marzo 2020 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha espresso formalmente la propria adesione al sistema di registrazione dei passeggeri e di monitoraggio dell’attraversamento dello Stretto “Si passa a condizione”, ravvisando in tale sistema uno valido strumento di gestione del traffico passeggeri per il contenimento del contagio da coronavirus.

4) Alla Polizia Municipale del Comune di Messina di assicurare attuazione alla presente ordinanza svolgendo le seguenti attività:

4.1) Verificare, entro 12 ore dal ricevimento, le dichiarazioni trasmesse dai passeggeri che si saranno registrati al portale www.sipassaacondizione.comune.messina.it;

4.2) Accertare la rispondenza dei dati forniti dai passeggeri;

4.3) Verificare la conformità della dichiarazione prevista alla lettera g) con i relativi allegati prodotti dal passeggero;

5. Accettare la domanda di registrazione del passeggero dopo avere verificato la
corrispondenza al vero di tutti i requisiti elencati ai precedenti nn. 4.1), 4.2) e 4.3);

6. Rigettare la domanda di registrazione del passeggero nel in cui la domanda risulti incompleta, non ricorra alcuna delle motivazioni che ammettono lo spostamento secondo la disciplina vigente, o ancora nel caso in cui la documentazione non risulti veritiera;

7. Fa divieto ai passeggeri che non abbiano completato la procedura di registrazione o che abbiano ricevuto il rigetto della domanda di registrazione sul portale on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it” di accedere al territorio del Comune di Messina.

8. Chiunque intende fuoriuscire dalla Sicilia attraverso i collegamenti navali del Porto di Messina (Rada San Francesco e Porto Sorico) è tenuto a registrarsi accedendo al portale www.sipassaacondizione.comune.messina.it prima dell’imbarco.

AVVERTE
Che la presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 dell’8 aprile 2020 e avrà efficacia fino al 13 aprile 2020, e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.
Che la presente Ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine e di Polizia che viaggiano per motivi di servizio;
Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. Che la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
– Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– Ministro dell’Interno; – Ministro della Salute;
– Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
– Prefetto di Messina;
– Questore di Messina;
– Comandante Provinciale dei Carabinieri;
– Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
– Comandante dei VV.F. di Messina;
– Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
– Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
– Caronte & Tourist SpA;
– RFI SpA;
– BlueFerries;
– FS SpA;
– Polizia Municipale di Messina; – Polizia Metropolitana.
– A tutti i Sindaci dei Comuni della Sicilia

IL SINDACO (On. Cateno De Luca)

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