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Emergenza sanitaria Ordinanza per Coronavirus COVID-19 del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni


Ordinanza nr. 6 del 25.02.2020

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus)

IL SINDACO
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi in alcune Regioni del Nord Italia;
Vista la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;
Visto il DPCM del 23/2/2020;
Visto l’art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale di Villa san Giovanni”;
Visto l’art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti…”;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA
a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall’espansione epidemica, indicati dall’allegato 1 DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; – Veneto: Vò), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di:
comunicare a questo Ente (recapiti sotto indicati), all’ASP ed ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;

INVITA
altresì quanti provengono dalle Regioni interessate dall’espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) ad effettuare i medesimi adempimenti.

ORDINA
•alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio;
•agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;
•segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell’ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;

INVITA
•le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l’opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l’arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio;

RACCOMANDA
•a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
•a tutti i cittadini che ne ravvisino l’esigenza, di contattare i numeri di emergenza
800 767676. oppure 1500 nonché 0961883346 e 0961883016, resi noti dalla Regione Calabria.

PRECISA

•che la comunicazione di rientro può essere effettuata al Comune
a)tramite invio e-mail all’indirizzo: protocollo.villasg@asmepec.it
b) Oppure via posta ordinaria all’indirizzo: contenuti@comune.villasangiovanni.rc.it del modello reperibile sul sito del Comune di Villa San Giovanni www.comune.villasangiovanni.rc.it in quest’ultimo caso il modello dovrà essere accompagnato da copia di un documento di identità valido;
c) telefonicamente al numero 09657934218 – sett. Affari Generali serv. Personale, durante gli orari di ufficio.

STABILISCE
•che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
•la trasmissione della presente ordinanza a:
1)Prefettura di Reggio Calabria;
2)Regione Calabria;
3)Città Metropolitana di Reggio Calabria;
4)Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
5)Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale;
6)Polizia Locale;
7)Carabinieri;

AVVERTE CHE
•la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
•l’eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;

INFORMA
•che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni D.ssa Maria Grazia Richichi

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