Il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni, con atto deliberativo n.42 del 30 Maggio 2019, ha approvato lo schema di Regolamento per la definizione agevolata della entrate ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019 n.344.
Considerato che, è opportuno stabilire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 15, D.L. 34/2019 in quanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale di agevolare i contribuenti in un momento di grave crisi economica e nel contempo permettere all’Ente di aumentare la capacità di riscossione.
Inoltre, rammento che,durante il Consiglio comunale, il consigliere Aragona Domenico dichiara di essere favorevole anche se rileva che ci sono tanti cittadini che non hanno ricevuto ingiunzione, bensì un accertamento e si trovano paradossalmente penalizzati rispetto a chi ha evaso, in quanto essi dovranno pagare sia interessi che sanzioni, a causa di modalità che non sempre si sono rilevate corrette da parte del concessionario dei tributi. Auspica che ci possa essere una mediazione con la Sogert per consentire di venire incontro ai contribuenti che ricevono un accertamento al fine di farli usufruire delle stesse agevolazioni previste nel regolamento.
Il Presidente Giustra dichiara: che si faranno portavoce presso la Sogert per verificare la possibilità di estendere i benefici anche a coloro che non hanno ricevuto ingiunzione attraverso un ulteriore provvedimento.
Conclusa la discussione con gli Organi di Minoranza con voti unanimi espressi per appello nominale, il Consiglio comunale di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all’art. 15 D.L. 34/2019.
PARERE DEL REVISORE
Verbale n.8 del 15 Maggio 2019
In data odierna, l’Organo di Controllo del Comune di Villa San Giovanni nella persona del Dott. Tommaso Rotella, al fine di esprimere il proprio parere circa il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all’art. 15 D.L. 34/2019, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del responsabile finanziario attualmente in carica Dott.ssa Maria Vincenza Salzone.
Esaminata in conseguenza la bozza di proposta di deliberazione per il Consiglio comunale del 16/05/2019 da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il giorno 16/05/2019, avente all’ordine del giorno l’approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all’art. 15 D.L. 34/2019”.
PREMESSO CHE:
l’art. 15 — “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 100 del 30-04-2019 entrata in vigore del provvedimento il 01/05/2019, prevede la possibilità o per i Comuni con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, noti ficati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui alTarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;
gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale; con il provvedimento di cui al comma I dell’art. 15 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a)il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo’ superare il 30 settembre 2021;
b)le modalita’ con cui il debitore manifesta la sua volonta’ di avvalersi della definizione agevolata;
c)i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche’ la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d)il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
RITENUTO CHE
-gli articoli che compongono il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto dall’art. 15 — “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” del decreto legge n. 34 del 2019:
-tutti gli articoli del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati con la normativa di riferimento e che lo stesso è composto da 5 articoli ed è strutturato come di seguito:
Articolo 1:Oggetto del Regolamento
Articolo 2:Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3:Termini e modalità di presentazione della donuznda
Articolo 4:Importi dovuti dal contribuente Articolo 5 Perfezionamento della definizione
VISTO
il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile finanziario Dott.ssa Salzone Maria Vincenza ai sensi dell’art.49, comma l , del D.lgs. 267/2000, in data 14/05/2019;
Tutto ciò quanto sopra premesso ed in relazione alle proprie competenze, il Revisore esprime parere favorevole all’Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all’art. 15 D.L. 34/2019, della Città di Villa San Giovanni.
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL’ART. 15, D.L. 34/2019
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata
1.Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di tributi locali (ICI/IMU, TARSU[TARES/TA.RI, TA.SI., Cosap, TOSAP, ICP), Sanzioni Codice della Strada, Servizio Idrico Integrato, Canoni Concessori ed ogni altra Entrata Patrimoniale emessi dal Comune di Villa San Giovanni (RC) o dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.
2.Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l’esclusione delle sanzioni.
3.Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del -tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o dell’Ente concessionario) in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
1.La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto. dal Comune, resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2.Il contribuente deve presentare una distinta domanda (sulla base del modello allegato ai presente regolamento), esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, specificando l’eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l’istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.
Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente
1. Ai fini della definizione agevolata di cui all’articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:
– attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2019;
-attraverso il pagamento delle rate trimestrali che il contribuente indicherà nell’istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 8 rate.
2.Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. ln ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
3.All’importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
Articolo 5 — Perfezionamento della definizione
1.La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
2.Il Comune notifica la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse entro il 31 agosto 2019.
3.Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3 sono rese note anche le modalità di pagamento, con riferimento a ciascun tributo comunale.