INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
– LIBERI PROFESSIONISTI titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) iscritti all’Inps alle rispettive gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata;
– LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
– OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
– LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla 17 marzo 2020
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Qui il Fac-simile per richiedere l’indennita’
Per maggiori info visiatre il sito dell’INPS