Si riporta di seguito l’ordinanza n.41 del 11.02.2021 del Sindaco ff del Comune di Villa San Giovanni
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Regionale -n. 21 del 27 gennaio2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Regionale -n. 26 del 1° febbraio2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1,della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l ‘attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;Dato atto che con nota del Dirigente scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11.02.2021 al n. 3862, è stato comunicato che un docente in servizio presso la Scuola dell’Infanzia di Pezzo è risultato positivo al covid-19;
Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza nei giorni 12 e 13 febbraio 2021 della Scuola dell’Infanzia di Pezzo, al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali del plesso scolastico;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicate, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica in presenza nei giorni 12 e 13 febbraio 2021 della Scuola dell’Infanzia di Pezzo, al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali del plesso scolastico;
Il Dirigente Scolastico avrà cura di valutare la prosecuzione del percorso formativo degli alunni attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento scolastico;