Si riporta di seguito uno stralcio dell’Ordinanza n.47 del 27 maggio 2020 della presidente della regione Calabria On. Avv. Jole Santelli, con oggetto:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre1 978,n.833,recante“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13; VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n.4 dell’1 marzo 2020, n.5 dell’11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020 e n. 40 del 6 maggio 2020; VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
PRESO ATTO:
– della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’attuale situazione dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;
– dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; – del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631del 27.02.2020,con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020; VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”;
VISTI
– il DCA n. 81 del 9 maggio 2017, Recepimento Intesa Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n. l0/CSR), “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019”;
– la Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 7903 del 9 marzo 2017, concernente “Aspetti operativi per la piena ed uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale”;
– il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;
– l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020” (Rep. Atti n. 144/CSR del 1° agosto 2019);
CONSIDERATO che:
– le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e la loro implementazione incide direttamente sul rischio di epidemie e di malattie prevenibili da vaccino;
-con DCA n.43 del 21 maggio 2015 è stato approvato il vigente Calendario Vaccinale Regionale, in cui è prevista la vaccinazione antinfluenzale dal 60° anno e quella per lo pneumococco e lo zoster a partire da 65° anno;
– la vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica, antimeningococcica, anti herpes zoster deve essere effettuata gratuitamente nei soggetti a rischio, anche al di fuori delle età previste dal Calendario;
– in questo periodo emergenziale è necessario ridurre al minimo l’ulteriore rischio di epidemie, sia per prevenire decessi che per orientare il servizio sanitario alla migliore gestione dell’emergenza in atto, sulla scorta delle risorse sanitarie disponibili;
– nell’attuale emergenza epidemica da COVID-19, la popolazione anziana risulta essere quella maggiormente colpita da forme respiratorie polmonari, caratterizzate da sintomatologia severa e dalla necessità di ricorso frequente alla terapia intensiva e sub-intensiva;
-si prospetta, pertanto, fondamentale ridurre al minimo questo rischio, soprattutto in un sistema già provato dalla risposta all’epidemia di COVID-19;
CONSIDERATO, altresì, che la categoria degli operatori sanitari risulta essere tra le categorie maggiormente esposte al contagio ed essa stessa potenziale veicolo di infezione nei diversi setting assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie o socio-assistenziali;
RITENUTO, sulla base della letteratura scientifica, estremamente probabile una significativa circolazione dell’agente patogeno SARS-CoV-2 e la possibile diffusione di COVID- 19 anche nelle prossime stagioni autunnale ed invernale;
VALUTATA l’estrema diffusività e contagiosità del virus SARS CoV 2;
RILEVATO che l’influenza rappresenta una delle principali cause di polmoniti nell’anziano, tra le infezioni di origine virale e che, allo stesso modo, lo pneumococco è il maggiore responsabile delle polmoniti nell’anziano, tra le infezioni di origine batterica;
CONSIDERATO che i sintomi dell’influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compresa quella da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e che tale aspetto rischia di rendere difficile la diagnosi differenziale basata solo sui sintomi, con il rischio di ritardare le cure ove necessario o di sottovalutare l’epidemia, soprattutto nel periodo in cui l’influenza raggiunge il maggiore picco, aumentando così il rischio incontrollato di trasmissione del virus SARS COV 2;
CONSIDERATO, inoltre, di fondamentale importanza l’attività di prevenzione primaria e il controllo delle infezioni occupazionali a tutela della salute degli stessi operatori sanitari, ma anche per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi ai pazienti, ad altri operatori, ai familiari e in generale alla collettività in una peculiare situazione di emergenza internazionale;
RILEVATO che i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni rappresentano la classe d’età maggiormente colpita dall’influenza, ed il principale serbatoio e veicolo d’infezione per la popolazione generale;
RITENUTO che una campagna massiva di vaccinazione contro l’influenza nelle prossime stagioni autunnale e invernale, nella popolazione anziana, negli operatori sanitari e nei bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni ed una più diffusa immunizzazione contro lo pneumococco tra gli anziani, consentirebbero di:
a) ridurre il carico complessivo di infezioni respiratorie nella popolazione;
b) conseguire una copertura rilevante, o totale, sulla fascia di popolazione/categoria lavorativa considerata a più alto rischio di contrarre una malattia grave o, comunque, limitante la prosecuzione dell’attività lavorativa;
c) agevolare la diagnosi differenziale, nel caso di insorgenza di patologia respiratoria nelle persone vaccinate contro l’influenza o lo pneumococco;
d) ridurre il rischio per gli operatori sanitari di essere essi stessi potenziale veicolo di infezione nei diversi setting assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie;
e) ridurre l’impatto globale della patologia, specifico dell’influenza, andando a proteggere la classe d’età infantile considerata il principale serbatoio e veicolo d’infezione;
f) indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale, qualora gli studi in corso lo dimostreranno, l’espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave;
PRESO ATTO che dal report epidemiologico prodotto dal Settore 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, aggiornato al 17 maggio 2020, emerge che circa il 33,3% dei casi confermati SARS-CoV-2/COVID-19 nella regione Calabria, ha un’età ≥ 60 anni;
VALUTATO, pertanto, necessario introdurre una forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d’età ≥ 60 < 65 anni, da assolversi nell’ambito della prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale; VALUTATO, altresì, necessario ribadire l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutte le persone di età ≥ 65 anni;
VALUTATO, inoltre, necessario ribadire l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il SSR; VALUTATO parimenti necessario introdurre una forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni;
RITENUTO opportuno conseguire una più diffusa immunizzazione contro lo pneumococco tra gli anziani, rafforzando conseguentemente la raccomandazione per tale vaccinazione e potenziando la logistica organizzativa per la sua effettuazione; CONSIDERATA l’esigenza di contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia di COVID-19 e di dettare misure a tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO, altresì, prioritario dare mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione, coerente con le disposizioni della presente Ordinanza, per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l’inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di disciplinare sin d’ora la campagna vaccinale antinfluenzale e il programma di vaccinazione anti-pneumococcica per l’annualità 2020-2021, limitatamente alle modalità di regolamentazione degli interventi relativi alla popolazione over 60, alla categoria degli operatori sanitari e ai bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6anni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 15 maggio 2020 “individuazione Dirigenti Generali reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale, dell’Autorità di Audit, della Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata individuata, quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, la Dott.ssa Francesca Fratto;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale sono disposte le seguenti ulteriori misure:
1. Obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone:
a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
2. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
3. La mancata vaccinazione per le persone di cui al punto 1 lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.
4. L’ introduzione di una forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d’età ≥ 60 < 65 anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.
5. L’ introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta.
6. Il rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto 1 lettera a) con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione.
7. Dare mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione, mirata ai soggetti di cui ai punti 1-4-5-6 e coerente con le disposizioni della presente Ordinanza, per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l’inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell’arte.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge,viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, agli Ordini dei Medici, dei Farmacisti, delle professioni Infermieristiche e Ostetriche, all’ANCI per l’invio a Sindaci.
Per l’Ordinanza clicca qui