Search
Close this search box.
Categorie
Area Metropolitana di Reggio Calabria

COVID-19: Misure urgenti dal Prefetto di Reggio Calabria ai Sindaci

Il Prefetto di Reggio Calabria, il 3 dicembre 2021, invia una circolare ai sindaci e ai commissari con nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 come da D.L. n. 172/2021, che ha introdotto, come è noto, rilevanti misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in prossimità delle Festività natalizie.
In particolare – come riporta la circolare – dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso alla terza dose per i soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione. Si stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre 2021.
La durata di validità del Green Pass è ridotta da 12 a 9 mesi (art. 3, D.L. 172/2021).
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

COVID-19: Misure urgenti dal Prefetto di Reggio Calabria ai Sindaci
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il cosiddetto “Green Pass rafforzato”
Estensione dell’obbligo vaccinale

Gli artt. 1 e 2. D.l. n. 172/2021 hanno introdotto le seguenti, importante innovazioni:
Dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.
Dal 15 dicembre 2021 il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, nonché quello della polizia locale.
Si rammenta che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne altro compenso o emolumento.

Le sanzioni previste
per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal Prefetto.
Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed estensione del loro impiego
L’art. 3, comma 1, del citato D.L.. 172 stabilisce che il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo.
Il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre 2021.
Resta ferma la durata di sei mesi del Green Pass per le persone guarite e mai L’art. 4, D.L. 172/2021 estende l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

Gli artt. 9-bis e 9-quater del suddetto D.L, n. 52/2021 sono stati infatti integrati con l’aggiunta di ulteriori ambiti e ai servizi a cui, dal 6 dicembre 2021, sarà possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass, ovvero: gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati, gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti, i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Si rammenta – continua la circolare – che le disposizioni di cui ai predetti articoli 9-bis e 9-quater non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l’accesso all’evento.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
Grava sui titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui all’art. 9-bis e sui vettori aerei, marittimi e terrestri, o loro delegati, l’obbligo di verificare che l’utilizzo dei servizi attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni anzidette, attraverso la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Certificazione verde “rafforzata”
L’art. 5, D.L. 172 ha modificato l’art. 9-bis, D.L, 52/2021, con la previsione che nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca ai sensi della normativa vigente.
Si tratta delle le certificazioni verdi COVID-19 che attestano una delle seguenti condizioni (art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), D.L, n. 52/2021): avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute: avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Per effetto della norma in commento, i predetti servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. Ad esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.
Dal prossimo 6 dicembre 2021 l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà comunque consentito ai possessori della certificazione verde “non rafforzata”.

Esclusioni dall’obbligo del green-pass “rafforzato”

Sono escluse anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Per prevenire il rialzo della curva epidemiologica, l’art. 6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le seguenti attività e accedere ai seguenti servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
La fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente al clienti ivi alloggiati, come anche accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche possessori di certificazione verde non “rafforzata’.
Si rammenta, infine, – continua la circolare – che, per effetto delle nuove disposizioni del D.L. 172, la disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali

L’efficacia delle nuove norme presuppone l’adozione di puntuali attività di controllo
È infatti di fondamentale importanza prevenire, in vista delle imminenti Festività, un ulteriore incremento della diffusione della pandemia, scongiurando il
ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia nazionale.
Per tali ragioni l’art. 7, D.L. n. 172/2021 ha previsto che il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, predisponga un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso del green pass.

Al riguardo, si comunica che nella riunione del C.P.O.S.P., tenutasi lo scorso 30 novembre, sono state individuate le linee della predetta pianificazione. I controlli circa il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, saranno estesi all’intero territorio metropolitano, e coinvolgeranno tutte le Forze di polizia comprese, ove disponibili e sufficienti, le Polizie locali e quella metropolitana.
Saranno condotte, anche a campione, attività di verifica circa il possesso del “green pass rafforzato” in relazione alle attività anzidette e ai servizi di trasporto, compresi i mezzi adibiti a trasporto pubblico locale o regionale.
I controlli, che saranno costanti e particolarmente rigorosi, saranno effettuati a partire dal 6 dicembre 2021.
Si richiama al riguardo l’attenzione delle SS.LL, sull’esigenza di porre in atto, mezzo dei rispettivi corpi di Polizia locale, in coordinamento con le altre Forze di polizia, le attività di controllo in esame, che potranno essere particolarmente importanti in settori quale quello degli esercizi pubblici e della ristorazione.

Le attività di verifica che dovranno riguardare non solo l’applicazione del green pass, ma anche l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico – dovranno essere rafforzate in occasione del fine settimana o nei giorni precedenti le festività soprattutto nelle aree urbane interessate da massiccio afflusso di persone.
Le SS.LL. vorranno infine comunicare eventuali situazioni che rendano necessaria la regolamentazione della fruizione di determinate aree urbane, anche attraverso apposite ordinanze sindacali e previa valutazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in modo da evitare assembramenti e agevolare i controlli.
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, termina la circolare.