Si riporta integralmente l’Ordinanza n.8 del 10 Marzo 2020 del sindaco f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi del Comune di Villa San Giovanni
Tenuto conto che, l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio. ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, in tutte le regioni d’Italia;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n 6 “Misure urgenti in materia di contenirnento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”; -Visto il DPCM dell’ 08.03.2020;
-Richiamato il DPCM del 10.03.2020 “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
-Letto l’art 1 comma 2) del DPCM il quale prevede:
sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
-Ritenuto opportuno adottare, quale azione di tutela a salvaguardia della sanità pubblica tesa al contenimento dell ‘ emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione del mercato settimanale del giovedì per la giornata del 12.03.2020;
-Richiamato il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di consiglio comunale n. 4 del 23.03.2001;
ORDINA
La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del giovedì’, che si svolge in via Columna Rhegina, per la giornata del 12.03,2020.
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è diretta a chiunque è tenuto ad osservarla e a farla osservare.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa San Giovanni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 04.08.190, n. 241 e ss.mm., si informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amminisfrativo Regionale di Reggio Calabria (L. 1034/71 art 21), ovvero innalzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg 120 (L. 1199/71 art. 9).