Si riporta di seguito l’Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 del sindaco di Campo Calabro Dott. Repaci Rocco Alessandro
MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID -19 APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE
IL SINDACO
Visto il testo unico delle leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
Premesso che:
– l’Organizzazione mondiale della Sanità con dichiarazione del 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha valutato l’epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
Richiamato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Richiamate le raccomandazioni nel decreto contenute ed in particolare di evitare il più possibile contatti sociali non indispensabili nonché a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
Vista la propria ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID -19 CHIUSURA DEL CIMITERO E DEL PARCO VERDE con cui è stata ordinata, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, ad eccezione dei servizi di sepoltura consentendo la presenza max di due familiari per defunto oltre il personale addetto e dei servizi di Polizia Necroscopica e la chiusura del Parco Verde.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore sino a provvedimento di revoca;
Considerato che il favorevole evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento della curva epidemiologica sul territorio nazionale impongono comunque una ripresa graduale e progressiva delle attività economiche , produttive e sociali;
Ritenuto, alla luce di questo, di poter autorizzare la riapertura e l’accesso del pubblico al cimitero comunale a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; e quindi revocare parzialmente la precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020;
Stabilito quindi che nelle giornate e orari consueti si potrà accedere al Cimitero seguendo le seguenti prescrizioni:
− indossare prima della visita e per tutta la sua durata i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti);
− mantenere la distanza di sicurezza da altre persone (almeno un metro);
− rispettare il divieto di assembramenti lungo i viali e negli slarghi, a tal fine nei giorni e negli orari di maggior afflusso l’ingresso dei visitatori sarà contingentato;
− non abbandonare all’interno dei confini cimiteriali ed accanto alle sepolture buste, contenitori in plastica, metallo e/o altro materiale da smaltire;
− smaltire i rifiuti (fiori, carta, ecc..) negli appositi cestini;
− smaltire all’uscita i dispositivi di protezione nei contenitori separati all’uopo predisposti.
Ritenuto, opportuno revocare parzialmente l’ ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 continuando a mantenere attive in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, pur rispettando le misure di profilassi di carattere generale, alcune misure finalizzate ad evitare comunque il più possibile i contatti tra le persone;
Ritenuto di regolare l’ingresso al Cimitero comunale, sia per i servizi funerari che per le visite ai defunti;
Visto il d.lgs. 267/2000 – TUEL;
Visto l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ritenuto di agire per la salvaguardia della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza 4 maggio 2020,
DI REVOCARE parzialmente la precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 relativamente alla chiusura del cimitero comunale di Campo Calabro e conseguentemente ripristinare il consueto orario di apertura;
CHE sino a successivo ulteriore provvedimento, l’ accesso al cimitero comunale potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− indossare prima della visita e per tutta la sua durata i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti); non sono soggetti all’obbligo dei dispositivi di protezione i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti in conformità al DPCM 26 aprile 2020;
− rispettare il divieto di assembramenti lungo i viali e negli slarghi, rispettando l’obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone, in conformità’ alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1; a tal fine nei giorni e negli orari di maggior afflusso l’ingresso dei visitatori sarà contingentato;
− non abbandonare all’interno dei confini cimiteriali ed accanto alle sepolture buste, contenitori in plastica, metallo e/o altro materiale da smaltire;
− smaltire i rifiuti (fiori, carta, ecc..) negli appositi cestini;
− smaltire all’uscita i dispositivi di protezione nei contenitori separati all’uopo predisposti.
I servizi di sepoltura sono consentiti con la presenza di un numero massimo di 15 congiunti del defunto, indossando mascherine e guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Conformemente a quanto contenuto nel DPCM 26 aprile 2020 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
DISPONE
• Che la presente ordinanza sia affissa all’Albo on line per 30 giorni e diffusa a mezzo del sito internet istituzionale.
• Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 4 maggio 2020.
• La presente ordinanza resterà in vigore sino a provvedimento di revoca.
• E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
• L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata all’Ufficio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine.
• Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per regolamento e legge.
COMUNICA
Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza:
• Alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Campo Calabro;
• All’Ufficio di Polizia Locale del comune di Campo Calabro;
• Agli uffici comunali per le rispettive competenze.
Il sindaco Dott. Repaci Rocco Alessandro