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Area Metropolitana di Reggio Calabria

COVID-19: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.5 del 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

PRESO ATTO:
della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ALLA LUCE del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

CONSIDERATO CHE:
i provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del contagio, soprattutto attraverso l’adozione di misure di prevenzione di distanziamento sociale;
le prestazioni professionali connesse all’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, centri estetici, non garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza nei rapporti interpersonali (distanza di almeno un metro);
risulta necessario sospendere l’esercizio delle suddette attività, a tutela della salute degli utenti, degli operatori e della collettività; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO L’ART. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
è disposta sull’intero territorio della Regione Calabria la sospensione immediata e fino al 3 aprile 2020 delle attività in esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.
il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
di inviare alle Autorità Competenti l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente On. Avv. Jole Santelli