Si riporta di seguito l’Ordinanza del 30 aprile n. 203 del sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni Dottoressa Maria Grazia Richichi
IL SINDACO f.f.
Richiamata la propria ordinanza n. 16 del 17/03/2020 con la quale in esecuzione dei DD.PP.CC.MM. dell’8/3/2020 e del 11/03/2020 è stato disposto il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai medesimi decreti e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell’interno del n. N. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020 e l’interdizione assoluta al pubblico passeggio sul Lungomare Cenide e Fata Morgana , Via Colunmna Rhegina e Via Giovanni Trecroci;
Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 con il quale sono state attenuate le misure atte al contenimento del Coronavirus sull’intero territorio nazionale;
Ritenuto conseguentemente di poter revocare l’ordinanza n. 16 del 17/03/2020 e di prescrivere le misure contenute nell’art. 1 comma 1 lett.f) del D.P.C.M. del 26/04/2020
Tutto ciò premesso e considerato, visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000
ORDINA
è revocata l’ordinanza n. 16 del 17/03/2020 nel senso che è consentito svolgere con decorrenza 4 maggio 2020 individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, nel Lungomare Cenide Fata Morgana, in Via Columna Rhegina , Via Giovanni Trecroci;
AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del c.p.in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23/02/2020 n, 6 richiamato in premessa;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale
la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni,al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni e all’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni;
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
Il Sindaco f.f Dr.ssa Maria Grazia Richichi