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Contributo per i figli disabili, destinatari e modalità di ammissione per gli anni 2021, 2022 e 2023

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico facenti parte di nuclei familiari monoparentali o, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Verrà concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni che costituisce limite massimo di spesa.

Contributo per i figli disabili, destinatari e modalità di ammissione per gli anni 2021, 2022 e 2023
Il Contributo per figli disabili a chi spetta?
a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si terrà conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;
c) figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento:
per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

Lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la potenziale platea dei beneficiari è stato ritenuto di utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente come criterio di preferenza per l’accesso al beneficio e, nella dichiarazione ISEE non è specificata la percentuale di disabilità, ma vengono soltanto indicate tre classi: disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza.
Per quanto riguarda le persone con disabilità maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 99%, nella seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto all’indennità di accompagnamento, considerando che, con riguardo ai minori, l’appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L’INPS provvederà al monitoraggio dell’onere derivante dal decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del limite di spesa inviando la rendicontazione con riferimento alle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. Alle attività previste dal decreto l’INPS provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente che avverrà dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.285 del 30-11-2021.