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Campo Calabro: Vietata la vendita di Bevande da asporto. L’ordinanza del Sindaco

Divieto di vendita per l’asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine in occasione di varie manifestazioni estive dall’1 luglio al 30 agosto 2023, lo dispone l’Ordinanza n.7 del 24 giugno, Sindaco di Campo Calabro, Sandro Repaci.

Campo Calabro: Vietata la vendita di Bevande da asporto. L'ordinanza del Sindaco

I divieti saranno disposti nel centro urbano, nei pressi delle aree di svolgimento degli eventi programmati nel periodo compreso fra il primo Luglio al 30 agosto 2023, dalle ore 19:00 fino alle ore 01:00 del giorno successivo.

Nel dettaglio, dispone l’Ordinanza:

— è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il
medesimo materiale, in lattine anche ove dispensate da distributori automatici;
— è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, in lattine se non consumate all’interno dell’esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti
posizionati dentro il locale;
— è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
— è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine nell’area in cui si svolgono gli eventi programmati. 

Sanzioni

L’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/1 1/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00. In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nell’ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa del settore. 

Ai sensi dell’art.13 legge 24/11/1981, n. 689 è sempre possibile il sequestro amministrativo cautelare degli oggetti costituenti illecito e delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. 

Obblighi previsti per gli esercizi di somministrazione

— l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
— l’obbligo prima della chiusura serale dell’attività di effettuare un’accurata pulizia degli spazi utilizzati per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata.