In estate è alto pericolo di incendi dei terreni incolti o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, a riguardo, arriva l’ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi per l’anno 2022 del sindaco di Campo Calabro (RC) Alessandro Repaci, quale autorità comunale di Protezione Civile; fino al prossimo 30 settembre è vietato accendere fuochi.
Previste sanzioni per chi non osserva l‘ordinanza firmata dal Sindaco:
ART. 1
Durante il periodo compreso tra il 15 GIUGNO ed il 30 SETTEMBRE è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Campo Calabro:
– usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
– di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
ART. 2
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno e ne dovrà essere data comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale con avvertenza che, in caso di inosservanza, il Comune di Campo Calabro, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà d’Ufficio ed in danno dei trasgressori, nel caso in cui lo richiede, ricorrendo all’assistenza della forza pubblica.
ART. 3
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
ART. 4
I concessionari di impianti di gas in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.
ART. 5
I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille, accendere fuochi per pulizia dei terreni è vietato inoltre bruciare stoppie, erba e tagli di arbusti.
ART. 6
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare all’interno di dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;
ART. 7
Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d’acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.
ART. 8
Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario inadempiente.
SANZIONI
1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 137,55 determinata ai sensi dell’art.29 del codice della strada ess.mm..
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v.0.n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.;
2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell’art.255 D.L.v.0 n. 152/2006 e ss.mm.;
3) nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio durante il periodo dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell’art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm..
A carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art.650 del codice penale.
RICORDA
Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, termina l’ordinanza.