Entrato in vigore il Decreto-Legge del Presidente della Repubblica per disposizioni urgenti in materia di bonus carburante, trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Saranno stanziati 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 di cui 7.3 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre, nell’anno 2024, 1,2 milioni di euro.
Controlli e Sanzioni
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica su base regionale e delle province autonome dei prezzi comunicati e ne curerà la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Gli esercenti con attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto (Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2023) devono adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita. In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza, mentre per l’irrogazione delle sanzioni provvederà il Prefetto.
Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi sarà versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere successivamente destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato.
Rafforzamento dei poteri del Garante
Rafforzato il potere del Garante per la sorveglianza dei prezzi dei carburanti sul territorio nazionale, opererà in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli, qualora istituiti con legge regionale.
Il Garante può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.
Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.
Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (in vigore dal15/01/2023) e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.
Il buono (riferito al primo periodo) sarà riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati nel periodo, ai fini dell’acquisito degli abbonamenti.
Una quota delle risorse del fondo pari a 500.000 euro, sarà destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio (già istituita). Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma (in riferimento al secondo periodo) saranno utilizzate per l’erogazione del beneficio.