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Bando per l’affidamento in concessione di “Aree Demaniali Marittime” sul litorale del comune di Villa San Giovanni. Tutti i dettagli per partecipare.

Con Delibera della Giunta Comunale di Villa San Giovanni n.66 del 02/05/2019 e successiva integrazione con Delibera di G.C. n. 72 del 15/05/2019 è stata data direttiva al Settore Tecnico Urbanistico o alla predisposizione del bando per “L‘AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE DEL COMUNE Dl VILLA SAN GIOVANNI PER LA STAGIONE BALNEARE 2019“, per come individuate nelle planimetrie, affinché vengano concesse, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta) sulla base dei principi di trasparenza e un’adeguata pubblicità e non discriminazione.

La Legge Regionale n. 17 del 2005 e smi, art. 4, cornma 1, recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo” ha conferito ai Comnuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative.
Il Comune di Villa San Giovanni è munito di Piano Comunale Spiaggia adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 2011 ed ha in corso di elaborazione la variante dello stesso piano, il cui iter di approvazione non si è ancora concluso.

Dalla data di entrata in vigore del PIR(Piano Indirizzo Regionale) e fino all’entrata in vigore del PCS(Piano Comunale Spiaggia), non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
Nelle more dell’approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:
A)concessioni demaniali marittime stagionali:
1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l’utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime.
2)per l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali;
le concessioni demaniali marittime stagionali per l’installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

B)in favore di titolari di concessioni turistico – balneari:
1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico – commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell’addizionale regionale di cui all’articolo 9, comma l, della legge regionale 31 dicembre 1971, n.1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo;
il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l’intero anno è, in ogni caso, subordinato all’autorizzazione paesaggistica di cui all’alticolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nullaosta prescritti dalla legge.
2)concessioni demaniali marittime suppletive stagionali nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

C)in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l’esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati;
1.Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
2.Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del “Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione”.

Considerato che, le concessioni demaniali per finalità turistico creativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21 158 del 16.05.2013.

Considerato che, la procedura relativa all’approvazione della variante del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Villa San Giovanni, adeguata alle numerose istanze emerse dalla cittadinanza nei focus all’uopo dedicati, nonché alla possibilità dell’Amministrazione villese di estenderne l’offerta, in termini di servizi, grazie alla consegna di nuove aree, interessate da attività di ripascimento e quindi inizialmente escluse dall’attività di Pianificazione, cosi’ come previsto dal P.I.R., a tutt’oggi è in via di definizione,
l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ritiene di dover promuovere la presente procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione stagionale di lotti di demanio marittimo, per la stagione balneare 2018, al fine di incentivarne l’offerta turistica nel territorio comunale.

Il Comune di Villa San Giovanni, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito denominate C.D.M.) con finalità turistico ricreative, ai sensi dell’art. 4 comma I della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, intende assegnare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale , per la sola stagione balneare 2019, nelle località e per i lotti e le aree più avanti indicati e rappresentati in apposita planimetria, in conformità alle disposizioni in materia attualmente vigenti e nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario, più precisamente:
n. 4 lotti per specchi acquei per ormeggio imbarcazioni (lotto l, lotto 2, lotto 8 e lotto 17);
n. I aree a terra per ricovero imbarcazioni in casi eccezionali di mal tempo (lotto 18).
n. 13 aree per l’installazione di chioschi di tipo omologato e, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali;

Si specifica in merito che:
o per l’installazione di chioschi di tipo omologato sarà necessario munirsi dell’autorizzazione paesaggistica semplificata; o la posa tavolini e sedie solo per le attività commerciali che ne siano sprovviste in area demaniale marittima;
o per i chioschi già autorizzati ammissibilità di installazione di una tensostruttura di dimensioni non oltre il triplo del chiosco esistente.
La gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime di cui al presente Avviso Pubblico rimane esclusa dall’applicabilità del Codice degli Appalti, in quanto la procedura di cui al Presente Avviso Pubblico non ha ad oggetto l’affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ma riguarda l’assentimento di concessioni per l’uso di aree demaniali marittime e dunque non un rapporto contrattuale “passivo”, ma un rapporto contrattuale “attivo” per la Pubblica Amministrazione che percepisce il relativo canone di concessione.
La manifestazione d’interesse è condizionata alla riconsegna delle aree da parte dell’Autorità Marittima ed al parere del Dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, con conseguenziale previsione di esonero da qualunque responsabilità dell’amministrazione comunale per il caso di mancata riconsegna delle aree.
Richiamato il punto 3 dell’atto deliberativo no 66 del 02/05/2019, nel caso di ritardo nella riconsegna delle aree da parte dell’Autorità Marittima, si procederà al recupero del periodo temporale pari ai giorni intercorrenti fra tale assegnazione e l’effettiva riconsegna delle aree, entro il limite dei 120gg.
Resta per l’assegnatario il diritto di rinuncia ed in tal caso si assegnerà il lotto previo scorrimento della graduatoria.
Per i lotti 1, 2, 8 e 17, richiamato il punto 4 dell’atto deliberativo no 66 del 02/05/2019, si dovrà riservare un’aliquota di posti barca da assegnare ai residenti, non inferiore al 40% del totale, con tariffe ridotte rispetto a quelle ordinarie in misura non inferiore al 20%, nonché siano tutelate le associazioni normativamente preposte alla tutela del mare;
Le aree per le concessioni demaniali stagionali da assegnare sono individuate al presente avviso come parte integrante nell’allegato  (tavv. 1, 2, 3 e 4).
La tipologia delle nuove concessioni demaniali marittime a carattere stagionale eventualmente assentite al presente Avviso, non pregiudica la futura attività di programmazione e pianificazione del Comune per l’utilizzo del Demanio marittimo, anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche, né determina il diritto d’insistenza sul lotto demaniale concesso da parte del concessionario.


 
Per come partecipare
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