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Attraversamento dello Stretto di Messina – Ordinanza del 24 Marzo del sindaco Cateno De Luca del Comune di Messina

Si riporta di seguito l’Ordinanza del Comune di Messina n.75 del 24 Marzo 2020

ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.

Attraversamento dello Stretto di Messina nella notte del 22 marzo 2020;
violazione del divieto di trasferimento e spostamento di cui all’Ordinanza del Ministro dei Trasporti e dell’Interno del 22 marzo 2020, assenza di attività di verifica del rispetto delle condizioni per l’attraversamento.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziari”;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 dell’8 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;
Visto il Decreto n. 118 del 16/3/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, che nel dettare le disposizioni specifiche sull’attraversamento dello Stretto, ha disposto espressamente che il trasporto dei passeggeri, per l’ipotesi prevista dall’art. 1 lett. a DPCM 8/3/2020, deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dallo stesso Presidente della Regione Sicilia;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da
comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute”
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 con la quale è stato disposto all’art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi
di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Ritenuto che è stata eliminata dalle disposizioni statali, quale legittima motivazione per lo spostamento, il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza, inizialmente prevista dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1 lett. a);
Rilevato che, la soppressione di cui al punto precedente persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale che possano favorire la diffusione dell’epidemia;
Considerato che nonostante i divieti disposti con le Ordinanze Presidenziali e nella Ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020 continuano a registrarsi cospicui spostamenti navali che ferroviari;

Che in data 23 marzo 2020 presso la Rada San Francesco alle ore 22.30, si è registrato il passaggio di n. 26 autovetture che sottoposte a controllo hanno evidenziato i seguenti dati: n. 20 autovetture si riferivano a spostamento da parte di pendolari regolarmente legittimati; le restante 6 autovetture 3 risultavano avere eseguito il viaggio nonostante non ricorresse nessuna delle ipotesi previste dalle disposizioni vigenti, con conseguente denuncia ai sensi dell’art. 650 c.p. degli occupanti delle autovetture per un totale di 10 passeggeri. Tale attività di controllo, peraltro preceduta da ampia anticipazione e svolta in dichiarata collaborazione con le forze dell’ordine operanti sulla sponda calabra ha evidenziata la lacunosità del sistema di controllo. È rilevato ancora che nell’ambito della suddetta attività di controllo è stato possibile rilevare le località di destinazione dei viaggiatori, consentendo altresì di avvisare le autorità locali al fine di potere mettere in campo le azioni necessarie per l’autoisolamento e le attività di vigilanza. Che tale dato non era mai emerso nell’ambito dei precedenti controlli, rendendo ancor più evidente che non è più procrastinabile l’attività sopra effettuata per poter svolgere con puntualità il monitoraggio e la prevenzione contro la diffusione del virus.
Che i detti spostamenti sono consentiti, sia dalle Ordinanze Presidenziale che da quella interministeriale, a condizione che sussista una delle tre necessità: esigenze lavorative; assoluta urgenza o motivi di salute, mentre non è più consentito lo spostamento per fare ritorno nella propria abitazione, residenza o domicilio inizialmente previsto dall’art. 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato,
Che l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi in tutte le regioni;
Che pertanto risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività;

Ritenuto che al fine di dare concreta e pratica attuazione alle disposizioni innanzi richiamate e, in special modo, a quelle di cui all’Ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020, risulta necessario adottare ogni deterrente nonché l’applicazione delle sanzioni per i trasgressori,
Considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell’emergenza sanitaria in
essere;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Visto l’art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020; VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 05 marzo 2020 n. 13;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA
1. Ai concessionari per il trasporto navale e ferroviario, di istituire un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa,
nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere
l’autoisolamento. La banca dati dovrà essere data in gestione alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione
del COVID-19;
2. Le attività di prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell’orario previsto per la partenza, ciò per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o
meno essere autorizzati da parte del Presidente della Regione, così come previsto nel Decreto n. 118 del 16/3/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
a raggiungere la propria destinazione;
3. I dati raccolti ed inseriti nella banca dati come sopra indicata ed organizzata, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale del viaggio, dovranno essere trasmessi
dai Concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della
diffusione del COVID-19, al Comune di Messina (protezionecivile@comune.messina.it) ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. Quest’ultima circostanza consentirà
al Sindaco del Comune di destinazione di poter esercitare la propria attività di monitoraggio;
4. Relativamente ai viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” i Concessionari del servizio di trasporto dovranno effettuare la registrazione iniziale, attribuendo a ciascuno di essi un
codice identificativo univoco che consentirà il diritto al passaggio quotidiano. I concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto sono obbligati a garantire la riserva di
posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto
(Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali.

AVVERTE
I Concessionari dei servizi di trasporto dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine di 48 h a decorrere dalla pubblicazione della stessa (giorno 26 marzo 2020 ore 14.00). La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. Inoltre l’inosservanza alla presente Ordinanza comporta il divieto di transito veicolare all’interno del territorio comunale, ciò in ottemperanza dell’Ordinanza del Ministro della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020, che vieta gli spostamenti tra comuni. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
Che la Polizia Municipale esegua le attività di controllo dei passeggeri finalizzata ad acquisire i dati relativi all’identificazione dei passeggeri, alle motivazioni e destinazione dello spostamento, oltre che alla indicazione dell’indirizzo dove trascorrere l’autoisolamento.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a
– Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– Ministro dell’Interno;
– Ministro della Salute;
– Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19;
– Prefetto di Messina;
– Questore di Messina;
– Comandante Provinciale dei Carabinieri;
– Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
– Comandante dei VV.F. di Messina;
– Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
– Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
– Caronte & Tourist SpA;
– RFI SpA;
– BlueFerries;
– FS SpA;
– Polizia Municipale di Messina;
– Polizia Metropolitana.