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Assegnazione contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione nel Comune di Villa San Giovanni per l’anno 2020

Avviso pubblico – A partire dal 27-12-2019 data di pubblicazione del presente avviso e fino al 25-02-2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2020 ovvero data di decorrenza del contratto se successiva.


1. REQUISITI PER L’ACCESSO Al CONTRIBUTI

Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:
Cittadinanza:
a) Cittadinanza italiana;
b) Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea;
c) Cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea;

in questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi del vigente D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

Gli immigrati devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella stessa Regione.

Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso I ‘Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.

Il pagamento dell’imposta per il rinnovo annuale, potrà essere anche successiva alla scadenza della data prevista dal bando, giusto pagamento delle sanzioni, in quanto tale circostanza non rileva ai fini dell’erogazione del contributo affitti.

La validità e I ‘efficacia del contratto decorre, infatti, dalla prima registrazione, secondo la normativa vigente al momento della stipula.

Residenza nel Comune di Villa San Giovanni, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;

  1. Non essere assegnatario di alloggio ERP a canone sociale;
  2. Non essere assegnatario di alloggio comunale;
  3. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
  4. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
  5. Valore ISEE (indicatore della situazione economica) non superiore ad €. 17.000,00;
  6. Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA A: Valore ISEE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS

      Incidenza Canone / Valore ISEE non inferiore al 14%

      FASCIA B: Valore ISEE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore a €17.000,00

      Incidenza Canone / Valore ISEE non inferiore al 24%

  1. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente Tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativa alla collocazione della fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    1. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
    2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
    3.   Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10. non sono tra loro cumulabili.
  2. L’anno di produzione dei redditi del nucleo familiare, da considerare per l’applicazione  dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
  3. Non sono efficaci:
    1. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
    2. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

 2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI Dl RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell’anno 2019 riferita ai redditi percepiti nel 2018 al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta “no tax area” ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all’anno 2020, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una Autocertificazione D.P.R. 445/2000 circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ( Indicatore della Situazione Economico) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000.

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;
FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO Dl LOCAZIONE

1 . Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell ‘atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell ‘incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà I ‘eventuale contributo cosi ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

 7. MODALITÀ’ E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di VILLA SAN GIOVANNI, scaricabili dal sito istituzionale del Comune o distribuiti presso il Settore Servizi Sociali in via Nazionale, 541 0 nelle seguenti giornate:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 00 Martedì e Giovedì dalle ore 16 00 alle ore 17 00.

Presso lo stesso ufficio negli orari suddetti è possibile richiedere ulteriori informazioni.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere completate di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per la valutazione e dovranno inoltre indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 25-02-2020, pena
l’esclusione, al protocollo generale del Comune sito in Via Nazionale 110 625.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il concorrente che non avrà presentato copia del pagamento dell’imposta di registro (mod.F24) relativo al rinnovo del contratto di locazione anno 2020 ma autocertificazione indicante la data di scadenza del contratto di locazione nel medesimo anno, sarà ammesso con riserva fino alla presentazione del modello (F24) comprovante il pagamento della tassa di registrazione.

Il concorrente trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del contratto senza aver prodotto il modello (F24) comprovante il pagamento dell’imposta di registro, decadrà dal beneficio.

La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

Modulo domanda qui
AVVISO PUBBLICO – Data documento 27/12/2019 – Numero protocollo 39247
Proponente SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE