II presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico sanitarie.
Regolamento TOSAP Città di Villa San Giovanni
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 110 24 del 06.05.2011 modificato ed integrato con Delibere di Consiglio Comunale no 16 del 20.03.2012, no 74 del 22.12.2014 e
n.60 del 08/11/2018
CAPO 1
ATTI AMMINISTRATIVI
Articolo 1
Concessioni e autorizzazioni
Ai sensi dell’art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione rilasciata dagli Uffici comunali competenti su richiesta dell’interessato. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.
Articolo 2
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta semplice all’Amministrazione Comunale.
La domanda deve contenere:
-generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
-motivo ed oggetto dell’occupazione;
-durata dell’occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.
La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio
competente riterrà di richiedere per l’istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa.
Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione sull ‘istanza.
Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell ‘occupazione.
Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l’occupazione sia esente da tassa.
Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
Articolo 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione
Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all’istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell’igiene e dell’estetica.
Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.
In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego
motivato.
Articolo 4
Concessione e/o Autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell’atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:
-le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
-l’oggetto dell’occupazione;
-la durata dell’occupazione;
-l’ubicazione e la superficie dell’area concessa;
-eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norrne di autorizzazione della stessa.
Il Comune, nel caso di atti di concessione e/o autorizzazione rilasciati per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un contributo “una tantum” pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.
Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all’esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.
In tutti i casi esse vengono accordate:
-senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
-con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall’occupazione; – con facoltà dell’Amministrazione di imporre nuove condizioni; – con facoltà dell’Amministrazione di sospensione e revoca.
Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l’occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.
Articolo 5
Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione – Durata
Coloro che hanno ottenuto la concessione dell’occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.
La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell’autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Gli atti di concessione e/o di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico di tipo permanente hanno una durata non inferiore all’anno per un massimo di sei, rinnovabile.
La durata della concessione potrà essere di dieci anni. Essa sarà proporzionata alla validità del progetto che sarà realizzato in termini di investimento e di ricaduta occupazionale sul territorio.
Articolo 6
Prescrizioni per le occupazioni
L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.
E’ vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.
I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata.
Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall’Autorità comunale.
Articolo 7
Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione
E’ prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso non è prevista alcuna indennità a titolo di risarcimento danni a favore del concessionario.
La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
La revoca della concessione o dell’autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento del Responsabile dell’Ufficio comunale competente, nel quale sarà indicato il termine per l’osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell’interessato.
Articolo 8
Sospensione degli attii di concessione o di autorizzazione
E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell’interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
La sospensione della concessione o dell’autorizzazione sarà notificata all’utente con apposito provvedimento del Responsabile dell’Ufficio comunale competente.
Articolo 9
Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell’autorizzazione per i seguenti motivi:
•il mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione di Suolo Pubblico;
•le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
•per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza; l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
•la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.
Articolo 10
Occupazioni abusive
Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche il Responsabile dell’Ufficio comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell’art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.
Articolo 11
Deposito cauzionale
Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanza che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento del danno subito.
L’Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all’importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l’Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.
I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all’ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.
Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell’ufficio competente al rilascio della concessione.
Gli estremi della ricevuta dell’avvenuto deposito dovranno essere indicati nell’atto di concessione.
CAPO 11
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Articolo 12
Oggetto della tassa
Sono soggette alla tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.
Articolo 13
Soggetti attivi e passivi
La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio comunale.
Articolo 14
Occupazioni permanenti e temporanee
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
•sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
•sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Articolo 15
Classificazione del Comune
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Villa San Giovanni appartiene alla classe IVO La presa d’atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.
Articolo 16
Determinazione tariffe
Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell’anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell’art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:
-Prima categoria:100%
-Seconda categoria:75%
Articolo 17
Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa
La tassa è graduata a seconda dell’importanza della località sulla quale insiste l’occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.
A tale effetto, sentita la Commissione Territorio, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie, in rapporto alla loro importanza.
Appartengono alla prima categoria tutte le aree e gli spazi compresi tra il Torrente Femia e il Torrente Acciarello da mare a monte.
Appartengono alla seconda categoria tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima categoria
La sopra citata classificazione si applica anche per i distributori di carburante.
Per le aree mercatali si applica, in ogni caso, la prima categoria indipendentemente dalla loro ubicazione sul territorio comunale.
Per i distributori di tabacchi le strade e le aree pubbliche sono suddivise come precedentemente definite per i distributori di carburante.
Articolo 18
Criteri per la determinazione della tassa
La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
Nell’ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. , del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
CAPO terzo
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Articolo 19
Commisurazione della tassa
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base di quanto determinato con apposita delibera di Giunta Municipale per le seguenti categorie di tariffa ordinaria:
•Prima categoria
•Seconda categoria
Articolo 20
Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo
Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.
Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza. L’ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.
L’importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 21
Distributori di carburante e di tabacchi — Determinazione della tassa
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale la tassa è dovuta, nella misura stabilita con apposita delibera di Giunta Municipale ed in base alla seguente localizzazione del territorio comunale:
a)centro abitato
b)zona limitrofa
c)borghi e zone periferiche
d)frazioni
2.La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3.Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi , la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4.La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.
5.Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:
a) centro abitato
b)zona limitrofa
c)borghi e zone periferiche
d)frazioni
Articolo 22
Occupazioni con tende e simili
Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.
Articolo 23
Passi carrabili — Disciplina e tariffe
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%:
La superficie da tassare dei passi carrabili determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare ” convenzionale ”
Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.
Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%.
La tariffa è ridotta parimenti fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dall’Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa relativa all’occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Articolo 24
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, sulla base di quanto determinato con apposita delibera di Giunta Municipale.
Articolo 25
Denuncia e versamento della tassa
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare, direttamente al Comune o a mezzo raccomandata o a mezzo pec, apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l’ attestato di versamento.
L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello per l’intera prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell’occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l’anno di riferimento.
In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.
In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l’approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell’anno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.
La tassa, se d’importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di. riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse;
qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
CAPO IV
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Articolo 26
Commisurazione della tassa
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni.
Articolo 27
Maggiorazioni della tassa
Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento, almeno ché le stesse non siano state organizzata dal Comune di Villa San Giovanni o promosse con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Articolo 28
Riduzioni della tassa
Ai sensi dell’artt. 42 e 45 del DLgs n. 50/93:
Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa non è ridotta;
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie di eccedenza;
Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
Per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fini a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq;
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate e/o promosse da ONLUS si applica la tariffa ridotta dell’80 per cento;
Per le occupazioni relative ad aree pubbliche destinate a parcheggi per autoveicoli e/o motoveicoli si applica la tariffa ridotta al 50 per cento.
Per le occupazioni Temporanee di durata non superiore a 12 ore si applica la tariffa ridotta del 30%;
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
Inoltre:
per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50 per cento della tariffa ordinaria;
Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica riduzione al 30% della tariffa ordinaria;
Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica riduzione del 30% della tariffa ordinaria.
Articolo 29
Versamento della tassa
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell’apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.
La cessazione anticipata dall’occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente di cui all’ultimo capoverso dell’art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.
Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno , il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.
La tassa, se d’importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell’articolo 45, comma 8, del D.Lgs 507/93.
CAPO V
ESENZIONI
Articolo 30
Esenzioni della tassa
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 507/1993:
a)occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all’art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;
d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e)le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
f)le occupazioni di aree cimiteriali;
g)gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
h)le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
1)occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
2)occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l’Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.
CAPO VI
MISURE STRAORDINARIE
Articolo 31
Agevolazioni a favore delle imprese e per l’occupazione
Al fine di favorire l’occupazione nell’ambito del territorio comunale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, anche a tempo determinato, ed incentivare le attività economiche e produttive, l’Amministrazione Comunale potrà adottare delle misure agevolative dei tributi comunali, nei confronti degli operatori economici e delle imprese che stipuleranno nuovi contratti di lavoro anche stagionali, per un periodo non inferiore a 90 giorni. Tale provvedimento, potrà essere adottato con delibera di Giunta Municipale, in occasione della determinazione delle tariffe dei tributi comunali, in fase preventiva o contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione e con riferimento al medesimo esercizio finanziario.
CAPO VII
RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 32
Rimborsi
I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data dell’eseguito pagamento gli interessi di mora.
Articolo 33
Accertamenti e riscossione coattiva della tassa
L’ Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’ Ufficio comunale provvede all’accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza e di incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento di ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o da quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’ avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 34
Sanzioni
A) TRIBUTARIE
Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell’ ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51.
Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.
In applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 472/97, le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono elevate rispettivamente al 150% e al 75% del tributo dovuto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’art. 13, dell’art. 16 citato decreto o in pendenza di accertamento con adesione.
Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono altresì ridotte a 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta, se dovuti, e della sanzione.
Per l’omesso pagamento della tassa o delle singole rate si applica, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta.
B) AMMINISTRATIVE
Le violazioni delle norme concernenti l’occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 ( e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 ( e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.
Articolo 35
Contenzioso
Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell’art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Gestione del servizio
Il servizio di accertamento e riscossione della tassa in oggetto potrà essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 507/93:
A)in forma diretta;
B)in concessione ad apposita azienda speciale;
C)in concessione a ditta iscritta all’Albo dei Concessionari di cui all’art. 1 del D.M. 289/2000 per come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.
Articolo 37
Funzionario responsabile
Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 507/93.
In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.
Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio.
Articolo 38
Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.