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Registrazione animali da compagnia nel Sistema di identificazione nazionale (SINAC): pubblicato il Decreto

Pubblicato il Decreto che dispone le “Modalità tecniche e operative per l’implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia – SINAC”.

Registrazione animali da compagnia nel Sistema di identificazione nazionale (SINAC): pubblicato il Decreto

In sintesi

Identificazione e registrazione degli animali da compagnia

Il proprietario, il detentore e l’operatore dello stabilimento, sono tenuti all’identificazione e alla registrazione degli animali nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata agli stabilimenti, fatti salvi i casi indicati nelle istruzioni all’art. 1, comma 3 (I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall’evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel più breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore) e l’identificazione e la relativa registrazione degli animali deve essere effettuata dal medico veterinario. Fermo restando (quanto previsto dal comma 2), il proprietario o il detentore di animali appartenenti alle specie possono inserire personalmente nel SINAC i dati anagrafici accedendo al sistema mediante sistemi pubblici di autenticazione dell’identità personale. 

Fornitori di mezzi di identificazione

Le serie numeriche da utilizzare per l’identificazione degli animali le modalità relative alle garanzie di tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati sono individuate nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 3 (I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall’evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel più breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore). 
Il fornitore autorizzato e registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia trasmette costantemente al CSN l’aggiornamento degli elenchi delle serie numeriche e dei relativi distributori.

Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di animali da compagnia 

Il decreto tiene conto della distinzione tra allevamento amatoriale e allevamento ordinario basata sul numero di fattrici detenute. Le pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel SINAC in conformità al Manuale operativo I&R, di cui al decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti che operano esclusivamente sul territorio nazionale, devono essere registrati nel SINAC. Gli animali devono provenire da uno stabilimento registrato o riconosciuto ed essere identificati.

I rifugi che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l’attività e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi, possono movimentare gli animali sia verso privati sia verso stabilimenti, siti in altri Stati membri, solo se muniti di riconoscimento (rilasciato ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134).

Movimentazione degli animali 

Gli animali sono movimentati da o verso un operatore con il documento di accompagnamento generato dalla sezione di riferimento della BDN, contenente le informazioni sull’animale, sul luogo di partenza e destinazione, nonchè sul motivo e sulle modalità di trasporto. Gli animali da compagnia movimentati da un proprietario/detentore di animali da compagnia ai fini di cessione sono soggetti allo stesso obbligo. La registrazione delle movimentazioni in uscita è effettuata secondo le modalità di cui al Manuale operativo I&R. 
Nel caso di animali da compagnia, la compilazione del documento di accompagnamento può essere effettuata dal proprietario o dal detentore, salvo diversa previsione da parte delle regioni o delle province autonome. 

Tracciabilità e monitoraggio del randagismo

Gli animali ricoverati presso le strutture sono identificati e registrati a titolo di proprietà in capo al comune territorialmente competente. In caso di cessione temporanea degli animali ad un’associazione di protezione animale, oltre alla proprietà in capo al comune è registrata anche la detenzione in capo alla predetta associazione.

Collezioni faunistiche

Le collezioni faunistiche devono essere registrate o riconosciute secondo le disposizioni contenute nel Manuale operativo I&R. Gli animali detenuti all’interno delle collezioni faunistiche devono essere identificati, registrati e movimentati. Le movimentazioni devono essere corredate dal documento di accompagnamento. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi all’interno delle «mostre faunistiche permanenti» è limitata agli stabilimenti in possesso di decreto direttoriale di esclusione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73. 

Rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti

I rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti devono essere registrati nella BDN, sezione «collezioni faunistiche» prima di iniziare l’attività. Gli animali presenti nel rifugio devono essere identificati e registrati nella sezione di riferimento della BDN, entro sette giorni dall’ingresso nel rifugio. 
 
L’operatore del Centro di recupero per animali selvatici – CRAS e del Centro di recupero per tartarughe marine – CRTM deve identificare e registrare nella sezione di riferimento della BDN l’animale dichiarato dal medico veterinario dello stabilimento, non idoneo per la liberazione in natura. Qualora l’animale sia liberabile entro trenta giorni dall’ingresso nello stabilimento, non deve essere identificato nè registrato; la presenza dell’animale è documentata mediante la cartella clinica. Nel caso in cui l’animale necessiti di un periodo di cure superiore ai trenta giorni prima della sua liberazione, l’operatore deve garantire l’identificazione e la registrazione di cui all’art. 3 del decreto, in occasione di un eventuale contenimento, anche farmacologico, previsto dal piano terapeutico. 

Circhi, mostre faunistiche ed esibizioni di animali

I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le esibizioni di animali devono essere registrati in BDN nella sezione «circo-esibizione di animali». Tali stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e devono inoltre ottemperare ai requisiti (art. 4, comma 4, e di cui all’art. 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135). 

Gli animali qualora utilizzati in un’esibizione esterna allo stabilimento di provenienza, sono registrati nell’apposita sottosezione della BDN «esibizioni di animali» dedicata agli stabilimenti temporanei. Lo stabilimento di provenienza degli animali utilizzati nelle esibizioni coincide con quello in cui essi sono riportati al termine dell’esibizione. Gli animali detenuti in tali stabilimenti sono identificati nei termini e tramite del decreto. Nel caso in cui l’esibizione comprenda animali appartenenti alle specie pericolose la registrazione dello stabilimento temporaneo «esibizione di animali» è subordinata al possesso dell’autorizzazione rilasciata per la specifica esibizione.

La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi all’interno di circhi e collezioni faunistiche viaggianti è limitata a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 

Stabilimenti a fini scientifici

Lo stabilimento a fini scientifici deve essere registrato nella BDN prima dell’inizio della propria attività. Nel caso in cui sia prevista l’introduzione nello stabilimento di primati non umani, questa è possibile solo dopo il riconoscimento dello status «confinato» nella BDN. L’operatore utilizza un registro di carico/scarico animali implementato nella BDN – sezione Sperimentazione animale. 

Gli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, reinseriti o reintrodotti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2021 sono registrati nella sezione di appartenenza della BDN. Gli animali destinati ad essere reintrodotti in un sistema di allevamento a uso zootecnico, sono movimentati con il documento di accompagnamento, previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente, che verifica, fra l’altro, il rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci utilizzati nel corso della sperimentazione, tenendo conto del principio di precauzione e prevenzione. 

Disposizioni finali 
 
Le istruzioni saranno pubblicate nel sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GU Serie Generale n. 294 del 18-12-2023).