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Vaccinazione anti Sars-CoV2: Lesioni o infermità, richieste di accesso agli indennizzi

Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2, raccomandata dall’Autorità sanitaria italiana. 

Vaccinazione anti Sars-CoV2: Lesioni o infermità, richieste di accesso agli indennizzi

Il monitoraggio annuale si basa sui relativi esiti e sull’entità, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti sars-cov2, nonché somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato», istituito presso la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, nell’ambito del programma «Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure» della missione «Tutela
della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute. 

Dalle risultanze -riporta il decreto- cui è pervenuto il gruppo di lavoro tecnico istituito con decreto direttoriale del 2 maggio 2022 e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, occorre provvedere alla creazione di un sistema di raccolta dati finalizzata a realizzare il monitoraggio. 

Oggetto e ambito di applicazione 
1. Il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, effettua il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita’ dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorita’ sanitaria italiana. 
2. Ai fini del citato monitoraggio, il Ministero della salute acquisisce i dati aggregati di cui al successivo comma 6, in formato elettronico, con le modalita’ di cui all’allegato 1 al presente decreto. 
3. I dati sono comunicati al Ministero della salute, con cadenza semestrale, dalle regioni che erogano gli indennizzi di cui al comma
1, rispettando le seguenti scadenze: 
a) per il primo semestre, entro il 10 luglio dell’anno di riferimento; 
b) per il secondo semestre, entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 
4. Limitatamente all’anno 2022, i dati, rilevati per semestre, sono inviati al Ministero entro la prima data di scadenza utile successiva all’adozione del presente decreto, come previste dall’art. 1 comma 3. 
5. Il Ministero della salute comunica i risultati finanziari raccolti dalle regioni che erogano direttamente gli indennizzi e gli ulteriori dati finanziari relativi agli indennizzi la cui gestione è di competenza del medesimo Ministero per ciascun semestre al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e segnala l’eventuale raggiungimento, anche in via prospettica, della relativa previsione di spesa, tenuto conto della quota da destinare ai pagamenti di competenza del medesimo Ministero della salute. 
6. Il set informativo relativo alle istanze presentate, ai ruoli e ai ricorsi gestiti nel semestre di riferimento, contempla le informazioni aggregate rilevate secondo le dimensioni di cui all’allegato 1 del decreto. 

Vai Al testo Integrale del DECRETO del 26 settembre 2022