Pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villa San Giovanni l’Ordinanza sindacale n. 8 del 17.06.2024 “Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia – anno 2024”.
In continuità alle attività previste dalla Regione Calabria il Sindaco Giusy Caminiti ha firmato l’Ordinanza n. 8 ritenendo di dovere adottare ulteriori iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.
Pertanto, il primo cittadino nel provvedimento ha disposto nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre di:
- Non accendere i fuochi in prossimità nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di non usare motori,apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli in prossimità di boschi o terreni cespugliati;
- di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- di non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Su tutto il territorio comunale durante il predetto periodo di grave pericolosità, il provvedimento dispone al rispetto di ulteriori divietie disposizioni:
- è vietato inoltrare auto nel bosco o nei terreni cespugliati e parcheggiare con la marmitta a contatto dell’erba secca;
- è vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie.
Obblighi
Fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce.