Era stata sospesa una dipendente del Comune di Villa San Giovanni (RC) perché priva di Green Pass. Beccata dal verificatore risultava sprovvista di certificazione verde e, all’invito di uscire dalla sede, la stessa, si rifiutava continuando a timbrare regolarmente il cartellino anche nei giorni seguenti.
Il 19/04/2022, veniva acquisito al protocollo dell’Ente, un ricorso proposto dalla Sig.ra B.C., assunta con contratto indeterminato part-time, contraria, previa sospensione in via cautelare, della determina n. 3 del 04.01.2022, avente per oggetto” mancato possesso della certificazione verde COVID 19 sul posto di lavoro – Applicazione art. 9 quinquies e 9 septies D.L. n 127/2021 e D.L 52/2021”.
A sostegno del ricorso -riporta la determina N. 77 del 12-05-2022- veniva lamentata la violazione della normativa dettata dal D.L n.127/21, affermando il diritto della ricorrente di svolgere attività lavorativa in assenza di rapporti interpersonali o, comunque, in assenza di rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, nonché il diritto al riconoscimento in suo favore del codice disciplinare assegno alimentare.
Pertanto, la ricorrente, chiede di essere riammessa sul posto di lavoro con corresponsione della retribuzione ed ogni spettanza di legge, proponendo questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 1 D. L. 127/21 in relazione agli artt. 2 e 36 della Costituzione, e in subordine il riconoscimento del c.d. assegno alimentare. Il Giudice del Lavoro fissa l’udienza di prima comparizione per il 31/05/2022.
A difesa dell’Ente comunale il Commissario prefettizio nomina, con sottoscrizione della procura, quale difensore dell’Ente, l’Avv. Fernando Scrivano, legale dell’Avvocatura Civica.