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Antitrust a Caronte & Tourist: provveda a una revisione delle tariffe. Multa sul predomino economico

Le analisi svolte sulla base delle evidenze acquisite nel corso del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, hanno confermato la sussistenza della condotta abusiva ipotizzata in sede di avvio del procedimento nella misura in cui le tariffe applicate da Caronte & Tourist ai servizi di traghettamento per passeggeri con auto al seguito si configurano come un abuso della posizione dominante in violazione dell’art. 3, lettera a) della Legge n. 287/90. In ragione della gravità e della durata dell’infrazione, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 3.719.370. Nello specifico, per l’abuso della posizione dominante di C&T si sostanzia in una fattispecie di sfruttamento illecito del potere economico della Parte, consistente nell’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi nei confronti dei consumatori finali, passeggeri con auto al seguito, utenti dei servizi di traghettamento erogati dalla società.

Antitrust a Caronte & Tourist: provveda a una revisione delle proprie tariffe. Multa sul predomino economico
L’illiceità della condotta di C&T -si legge nella sentenza- è stata accertata attraverso un’applicazione rigorosa degli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e, in particolare, dalla c.d. dottrina United Brands. In tema di sproporzione tra i costi e i ricavi (eccessività) sono stati utilizzati vari test (corrispondenti a differenti allocazioni dei costi), ciascuno dei quali è stato sviluppato sotto due diverse ipotesi (capitale al ‘costo storico’ e al ‘valore di rimpiazzo’). Tutti i test utilizzati hanno fornito risultati univoci rispetto alla sussistenza di una significativa sproporzione tra i ricavi e i costi di C&T nell’offerta di servizi di traghettamento di passeggeri con auto al seguito.

L’iniquità trova ampi a conferma dal confronto con i benchmark internazionali individuati dalla Parte stessa. Sono stati altresì valorizzati ulteriori aspetti qualitativi dei servizi erogati, nonché valutate le giustificazioni di congruità dei prezzi avanzate da C&T. Rileva altresì sottolineare -si legge nella sentenza- l’utilizzo di un approccio metodologico sempre particolarmente favorevole alla Parte. Le analisi sono state svolte utilizzando le informazioni e i dati trasmessi da Caronte & Tourist, al netto di alcune rielaborazioni ritenute necessarie rispetto alle modalità di allocazione dei costi tra segmento passeggeri e segmento merci sulla rotta VSG-MRSF.

L’illecito concorrenziale -riporta la sentenza- risulta in particolar modo significativo considerando l’area geografica interessata, ossia lo Stretto di Messina, il potere economico di C&T, nonché la tipologia di servizio erogato, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di viaggiatori all’anno (dati 2019) che stagionalmente o abitualmente, su base anche giornaliera, devono attraversare lo Stretto di Messina con il proprio autoveicolo (poco meno di 2 milioni di auto nel 2019).

Quanto alla natura della condotta abusiva in esame, si osserva che il comportamento oggetto di valutazione, ossia l’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi, rappresenta una condotta molto rara e peculiare sia nel panorama nazionale che euro unitario. Infatti, C&T ha sfruttato il proprio storico potere di mercato sullo Stretto di Messina, che si sostanzia in un predomino economico sul mercato rilevante costituito dalle rotte Ro/Pax VSG-MRSF e VSG-MP, al fine di applicare ai consumatori che attraversano lo Stretto con il proprio autoveicolo delle tariffe che sono risultate, in primo luogo, eccessive e, inoltre, inique rispetto ad analoghi servizi erogati su rotte estere comparabili (le rotte benchmark).

Una simile condotta, come già evidenziato, ha arrecato un importante danno ai consumatori, che si sono trovati a pagare tariffe che risultano almeno dell’80% più elevate rispetto agli analoghi servizi erogati sulle rotte benchmark.

La società Caronte & Tourist S.p.A. -termina la sentenza- provveda ad una revisione delle tariffe e dia comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo una specifica relazione scritta entro il 30 giugno 2022, nonché provveda a fornire, entro il 15 marzo degli anni 2023, 2024 e 2025, una relazione scritta relativa, rispettivamente, agli anni 2022 (anno intero, con dettaglio relativo al periodo 1° aprile 2022-31 dicembre 2022), 2023 (anno intero) e 2024 (anno intero).