Il contributo è erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del Codice della strada. Il contributo può essere richiesto dai proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso le imprese individuate all’art. 80, comma 8, del Codice della strada. Il bonus è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta. Dal 1 maggio 2022 sarà possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel 2022.
LEGISLAZIONE
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, numero 366 del 24 settembre 2021, pubblicato in gazzetta ufficiale nr. 253 del 22 ottobre 2021, disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall’art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»).
Il comma 706 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede il riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell’aumento previsto dal comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto previsto da quest’ultimo comma, di un buono denominato ”buono veicoli sicuri”, per l’importo di euro 9,95 e nei limiti delle risorse stanziate al comma 707, a beneficio dei proprietari di veicoli a motore che, nel medesimo periodo temporale, sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui al richiamato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con definizione delle modalità attuative della disposizione di detto riconoscimento, consentito per un solo veicolo a motore e per una sola volta, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO
Il contributo è erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del Codice della strada. Il contributo può essere richiesto dai proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso le imprese individuate all’art. 80, comma 8, del Codice della strada.
Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
L’art. 4 del decreto 24 settembre 2021 cita che per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Buono veicoli sicuri» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa.
L’art. 5 del decreto 24 settembre 2021 disciplina il rimborso del contributo su conto corrente. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica i dati richiesti. L’applicazione prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto
presentato sulla piattaforma.
MODALITA’ DI ACCESSO
L’art.4 al comma 2 del decreto 24 settembre 2021 dispone che l’identità dei beneficiari sia accertata tramite
credenziali SPID (di livello 2). L’identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di società, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, di seguito «SPID» di cui all’art.64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Attenzione: l’accesso all’area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2. Accedi qui